LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2009, n. 3 - Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 16 gennaio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano il trattamento indennitario anche differito, i rimborsi spese, l'assegno vitalizio, l'assicurazione sugli infortuni, il trattamento economico di missione, e le altre competenze funzionali all'esercizio del mandato spettanti ai consiglieri, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta.

Art. 2

Trattamento indennitario 1. Ai soggetti di cui all'art. 1 spettano:

1) l'indennita' di carica di cui all'art. 3;

2) l'indennita' di funzione di cui all'art. 5;

3) i rimborsi delle spese di cui agli articoli 7, 8 e 28;

4) l'indennita' di fine mandato di cui agli articoli 25 e 26;

5) l'assegno vitalizio di cui all'art. 11 e seguenti;

6) l'indennita' di missione di cui all'art. 31 e seguenti.

  1. Ai soggetti di cui all'art. 1 possono essere, inoltre, attribuiti supporti funzionali all'esercizio del mandato, quali, a titolo esemplificativo: uso di telefono cellulare; uso di computer portatile; tessera autostradale per il territorio nazionale;

    iniziative di aggiornamento; contributo per l'uso dei servizi interni di ristoro.

  2. L'individuazione e la regolazione delle attribuzioni del comma 2 sono deliberate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.

  3. Il contributo per l'uso dei servizi interni di ristoro del Consiglio, deliberato per i consiglieri dall'Ufficio di presidenza, si applica anche al presidente ed ai componenti della Giunta.

  4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio puo' stabilire per i consiglieri, a fronte dell'attribuzione di uso del telefono cellulare, una quota percentuale pro capite di spesa a carico dei consiglieri stessi. Analoga decisione puo' essere assunta dalla Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.

    Art. 3

    Indennita' di carica 1. L'indennita' mensile di carica e' stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennita' mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento).

  5. Le variazioni dell'indennita' di carica dei componenti della Camera dei deputati determinano un'uguale variazione proporzionale dell'indennita' di carica di cui al comma 1, con la medesima decorrenza.

  6. Per la corresponsione dell'assegno di cui all'art. 15, comma 4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), introdotto dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), la percentuale di riduzione dell'indennita' di carica e' fissata nella misura del 10 per cento.

  7. Per i soggetti sospesi a norma della legge n. 55/1990 non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla presente legge.

  8. Al titolare dell'indennita' che sia stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, e' corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 3 e l'indennita' ad esso spettante.

    Art. 4

    Trattenuta complessiva obbligatoria 1. Sull'indennita' di carica di cui all'art. 3 e' effettuata una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento per la corresponsione dell'indennita' di fine mandato e del 17 per cento per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

  9. La trattenuta di cui al comma 1 e' calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennita' di carica di cui all'art. 3, applicata ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2006). La trattenuta e' adeguata proporzionalmente agli incrementi dell'indennita' di carica conseguenti agli incrementi dell'indennita' dei componenti della Camera dei deputati di cui all'art. 3, comma 1.

    Art. 5

    Indennita' di funzione 1. Ai titolari dell'indennita' di cui all'art. 3 che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta, un'indennita' di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennita' mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati:

    1. presidente della Giunta e presidente del Consiglio: 25 per cento;

    2. componente della Giunta e vicepresidente del Consiglio: 15 per cento;

    3. consigliere segretario del Consiglio, presidente di commissione, portavoce dell'opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento;

    4. vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 5 per cento.

  10. Per l'adeguamento dell'indennita' di funzione si applica l'art. 3, comma 2.

  11. Le indennita' di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che svolga piu' di una delle funzioni indicate e' corrisposta l'indennita' piu' favorevole.

    Art. 6

    Divieti di cumulo 1. L'indennita' di cui all'art. 3 non puo' cumularsi con assegni, indennita' o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.

  12. I soggetti di cui all'art. 1 dichiarano, entro il 30 settembre di ogni anno, le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma 1 ovvero effettuano una dichiarazione negativa. La competente struttura del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennita'.

  13. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 2, il presidente del Consiglio diffida, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, ad adempiere all'obbligo di dichiarazione entro i successivi quindici giorni. Nel caso in cui persista l'inadempimento, il presidente del Consiglio ne informa l'assemblea non oltre la prima seduta successiva.

  14. Ai consiglieri che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche si applicano le norme dell'art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); la relativa comunicazione alle amministrazioni di appartenenza e' effettuata dal presidente del Consiglio all'atto della proclamazione.

  15. I consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni possono effettuare l'opzione di cui all'art. 68 del decreto legislativo n.

    165/2001 in qualsiasi momento, mediante comunicazione al presidente del Consiglio che ne da' immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal mese successivo a quello in cui la comunicazione risulta pervenuta all'amministrazione interessata. Se e' effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla medesima data. Con le stesse modalita' puo' essere modificata l'opzione esercitata.

  16. I consiglieri che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di appartenenza, hanno diritto a percepire il rimborso spese di cui agli articoli 7 e 8 nonche' l'indennita' e i rimborsi spese di missione di cui al capo IV.

  17. L'elezione al Parlamento nazionale o europeo o al Consiglio di altra regione o la nomina a componente della Giunta di altra regione determina la cessazione del diritto al trattamento indennitario di cui all'art. 2, a decorrere dalla data di proclamazione o di nomina nella carica e sino all'eventuale opzione per la carica presso la Regione Toscana.

    Art. 7

    Diaria mensile per rimborso spese 1. Quale rimborso spese ai soggetti di cui all'art. 1 e' corrisposta una diaria mensile della stessa natura di quella parlamentare prevista dall'art. 2 della legge n. 1261/1965 sulla base di diciotto giorni di presenza media mensile nella misura di 52 euro per ogni giorno di presenza.

  18. La diaria non e' soggetta agli effetti della riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005.

  19. La diaria e' ridotta di un diciottesimo per ogni giornata di assenza alle sedute:

    1. del Consiglio;

    2. dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;

    3. della Giunta;

    4. della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;

    5. della Conferenza per la programmazione dei lavori del Consiglio;

    6. delle commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta e d'indagine.

  20. La riduzione di cui al comma 3 si applica anche nel caso di assenza ad una delle sedute che il medesimo organo collegiale tiene nell'arco della stessa giornata.

  21. Si considera presente il soggetto che facendo parte di piu' organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 3, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del Consiglio o dal presidente della Giunta di rappresentare il Consiglio o la Giunta.

  22. Si considerano presenti la consigliera e la componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternita' previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonche', nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 dello stesso decreto legislativo n.

    151/2001.

  23. La consigliera e la componente della Giunta sono tenute a presentare alla competente struttura del Consiglio, prima dell'inizio dei periodi di cui al comma 6, il certificato medico indicante la data presunta del parto, e nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o...

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