Sentenza nº 86 da Constitutional Court (Italy), 13 Aprile 2017

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione13 Aprile 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 86

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, nel procedimento vertente tra l’Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali (ANICAV) ed altri e la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Parma ed altri, con sentenza del 9 ottobre 2014, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti gli atti di costituzione dell’Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali (ANICAV) ed altri, della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA) di Parma, della Stazione Sperimentale per l’industria delle conserve alimentari azienda speciale della (CCIAA) di Parma (SSICA), fuori termine, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Angelo Clarizia per l’Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali (ANICAV) ed altri, Franco Gaetano Scoca per la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Parma e l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, con sentenza non definitiva del 9 ottobre 2014, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui ha disposto la soppressione della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (di seguito: SSICA) ed il trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni alla Camera di commercio di Parma.

  2. – Nel giudizio principale, l’Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (ANICAV) e tre società di capitali operanti nel settore delle conserve alimentari hanno impugnato davanti al TAR per l’Emilia-Romagna, sezione distaccata di Parma: la delibera della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (d’ora in poi, anche CCIAA) di Parma in data 14 giugno 2010, n. 116, che, ai sensi del citato art. 7, comma 20, ha costituito l’Azienda speciale della Camera di commercio di Parma, denominata Stazione Sperimentale per l’industria delle conserve alimentari; il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia, del 1° aprile 2011, recante «Tempi e modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Stazioni sperimentali per l’industria»; la delibera di detta Camera di commercio del 4 luglio 2011, n. 143, che ha confermato le determinazioni assunte in ordine alla costituzione della predetta azienda speciale.

    Il TAR, con sentenza del 30 marzo 2012, n. 138, ha dichiarato il ricorso inammissibile, per difetto di interesse. Avverso detta pronuncia hanno proposto appello le soccombenti ed il Consiglio di Stato, con sentenza del 9 ottobre 2014: ha deciso l’impugnazione limitatamente alla censurata declaratoria di inammissibilità; ai fini della decisione di merito, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 7, comma 20, che ha sollevato, disponendo la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti a questa Corte.

    2.1.– Posta questa premessa, il provvedimento di rimessione deduce che la norma censurata ha disposto la soppressione degli enti pubblici economici statali denominati Stazioni Sperimentali per l’industria, trasferendo compiti ed attribuzioni alle camere di commercio indicate nell’allegato 2 del d.l. n. 78 del 2010, individuando in quella di Parma l’ente conferitario della SSICA.

    La CCIAA di Parma, con la delibera impugnata, ha costituito l’Azienda speciale, denominata Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari, prima che la legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 inserisse nel testo del censurato art. 7, comma 20, ultimo alinea, la previsione che ha attribuito ad un decreto ministeriale la fissazione di tempi e modalità del trasferimento dei compiti in esame.

    Le ricorrenti hanno eccepito l’illegittimità di detta delibera, perché adottata prima di tale decreto ministeriale ed in relazione ad ulteriori profili, censurando anche, con motivi aggiunti, gli atti sopravvenuti (il citato d.m. del 1° aprile 2011; la delibera camerale del 4 luglio 2011, n. 143).

    2.2.– Il giudice a quo, dopo avere illustrato gli argomenti a conforto della ritenuta fondatezza del primo motivo di appello e dell’esistenza dell’interesse delle parti attrici, deduce che la sollevata questione sarebbe rilevante, poiché il richiamato art. 7, comma 20, costituisce la base giuridica di tutti gli atti impugnati.

    2.3.– Nel merito, il rimettente osserva che la norma in esame è collocata nel Capo II del d.l. n. 78 del 2010, il cui titolo («Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi») dimostrerebbe che ratio della stessa sarebbe stata di realizzare «un significativo risparmio di spesa attraverso la soppressione di enti ritenuti costosi per l’erario e non più strategici per il perseguimento dell’interesse pubblico nazionale» e, appunto per questo, ne evidenzierebbe l’irragionevolezza.

    La soppressa Stazione Sperimentale era infatti finanziata in misura preponderante con i contributi delle imprese del settore conserviero e, dunque, non sussisterebbe «la primaria finalità perseguita dal legislatore, coincidente con esigenze di risparmio della spesa pubblica».

    2.3.1.– Secondo il giudice a quo, la norma violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), realizzando una discriminazione tra gli operatori economici dell’industria conserviera. Quelli di essi che non hanno la propria sede nella provincia di Parma godrebbero di minore rappresentatività negli organi camerali rispetto agli imprenditori che in questa hanno la loro sede e, dunque, «potrebbero essere discriminati» nella determinazione delle politiche gestionali e nelle scelte strategiche della Azienda speciale.

    2.3.2.– Il trasferimento dei compiti e delle funzioni in esame alla CCIAA di Parma si porrebbe, altresì, in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.), poiché essa «non ha competenze e strutture adeguate ad assicurare il corretto ed unitario esercizio delle funzioni trasferite su tutto il territorio nazionale».

    Il principio di imparzialità sarebbe leso, poiché la CCIAA di Parma, per legge e per statuto, dovrebbe perseguire gli interessi dei propri iscritti e del tessuto economico della provincia; conseguentemente, «non appare ente adeguato a svolgere in modo imparziale le attribuzioni conferite in favore di tutti gli imprenditori del settore conserviero operanti a livello nazionale».

    Ad avviso del rimettente, il citato art. 7, comma 20, violerebbe, dunque, i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118 Cost.). L’allocazione delle funzioni amministrative ad un livello prossimo ai destinatari delle stesse è aderente al modello di sussidiarietà verticale delineato dalla Costituzione, purché ne sia garantito il corretto ed omogeneo esercizio. Tuttavia, nella specie, la dimensione locale della camera di commercio, «non sembrerebbe prima facie compatibile con l’ottimale ed unitario esercizio di quelle funzioni in favore di tutti gli operatori della industria conserviera nazionale». L’art. 1 della legge 29 dicembre 1983, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), imprimerebbe alle stesse «un perimetro d’azione necessariamente localistico che appare inconciliabile, proprio in corretta applicazione del principio di sussidiarietà, con la proficua tutela di interessi di categoria che trascendono l’ambito strettamente locale».

    Il recupero della rappresentatività degli interessi a livello nazionale neppure potrebbe avvenire «a livello di Unioncamere», la quale, in virtù delle previsioni del relativo statuto e dell’art. 7 della legge n. 580 del 1993, rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio presenti sul territorio nazionale. Tale rappresentanza, in quanto riferita agli interessi generali del sistema camerale italiano, non inciderebbe sulla sfera di autonomia di ciascuna camera di commercio, sui compiti e sulle funzioni attribuite alle stesse, ancora più quando, come nella specie, siano state trasferite ad organismi appositamente istituiti, posti sotto la vigilanza dell’ente camerale territoriale.

  3. – L’ANICAV, in persona del legale rappresentante, la Agricola Tre Valli scarl, la Doria spa, la Salvati Mario & C. spa (ognuna in persona del rispettivo legale rappresentante)...

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