Sentenza nº 87 da Constitutional Court (Italy), 13 Aprile 2017

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione13 Aprile 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 87

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui sostituisce l’art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promossi dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanze del 17 marzo e del 27 maggio 2016, iscritte ai nn. 133 e 219 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 44, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di G. C. V. ed altro, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato Guido Lanciano per G. C. V. ed altro e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Nel corso di due distinti giudizi – relativi a contratti di locazione tardivamente registrati su iniziativa dei conduttori ed aventi analogamente ad oggetto la richiesta, delle rispettive parti locatrici, di condanna dei conduttori medesimi al pagamento della differenza tra il canone pattuito e quello autoridottosi dai convenuti in forza dell’art. 3, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), per il quale, in caso di tardiva registrazione del contratto, il conduttore, che ne avesse consentito l’emersione, era autorizzato a corrispondere il corrispettivo locatizio in «misura pari al triplo della rendita catastale» dell’immobile – il Tribunale ordinario di Roma, premessane la rilevanza, ha sollevato, con le due ordinanze in epigrafe, di identico tenore, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui sostituisce l’art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), a tenore del quale «per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato».

    Secondo il rimettente, la disposizione denunciata violerebbe l’art. 136 della Costituzione, eludendo il «giudicato (sostanziale)» di cui alla sentenza di questa Corte n. 50 del 2014, dichiarativa della illegittimità costituzionale dei citati commi 8 e 9 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, nonostante le «precise ed inequivoche indicazioni», sulla intangibilità di quel decisum, di cui alla successiva sentenza n. 169 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche del comma 1-ter dell’art. 5 del decreto-legge (di proroga) 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

    La norma censurata contrasterebbe, altresì, con l’art. 3 Cost., attesa la coesistenza – nel testo dell’art. 13 della legge n. 431 del 1998 (come sostituito dall’art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015) – della denunciata disposizione sub comma 5 con quella di cui al successivo comma 6, prevedente una più equa e congrua riduzione del canone per l’ipotesi di registrazione del contratto di locazione oltre il prescritto termine di giorni trenta.

  2. − Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 133 del 2016, si sono costituite le parti convenute nel processo a quo, le quali, nel contestare la fondatezza della questione, hanno, tra l’altro, sostenuto che, con la norma denunciata, il legislatore avrebbe «“premiato” i conduttori che con il loro comportamento hanno svolto un’azione di “cittadinanza attiva” e di contrasto all’evasione, provvedendo a registrare i contratti in vigenza della normativa (dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 50 del 2014 non per un motivo di merito, ma per un mero motivo di errore in procedendo», e a tal fine, appunto, avrebbe inserito una disposizione transitoria che li «salvaguardasse […] da sfratti per morosità o da richieste di pagamento di canoni per il periodo di vigenza della norma». A ciò aggiungendo che la «eventuale dichiarazione di incostituzionalità di tale norma, invece...

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