LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 23 - Istituzione della Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello.

Finalita' 1. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.

29 (norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, e' istituita, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello, di interesse provinciale, di seguito denominata riserva, secondo la perimetrazione indicata all'art. 2.

  1. L'istituzione della riserva e' finalizzata:

    1. alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area ricompresa nella perimetrazione della riserva;

    2. alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonche' alla conservazione delle specie animali e vegetali;

    3. allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali, attraverso la promozione e l'incentivazione delle attivita' economiche compatibili;

    4. alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;

    5. alla conservazione e alla tutela di elementi di interesse storico-culturale, per avviare processi di valorizzazione e di fruizione.

    Art. 2

    Perimetrazione 1. La riserva comprende il territorio del comune di Viterbo, individuato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A e descritti nella relazione di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante della presente legge.

    Art. 3

    Gestione della riserva 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, la gestione della riserva e' affidata alla provincia di Viterbo che vi provvede nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalita' indicate nel capo II, sezione II, della legge regionale n. 29/1997.

  2. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della riserva ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, l'organismo di gestione...

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