N. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2008

IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento penale n. 2325/07 RG. Dib.

iscritto nei confronti di: 1) Yendluri Indira, nata SriKalasthi India il 15 giugno 1968, res. Tremestieri Etneo, via Gravina, 21, assistita d'ufficio dall'avv. Alessandro Palermo; 2) Penazzi Livio, nato Bolzano il 18 marzo 1943, res. Verona, via Leoncino, 9, assistito di fiducia dall'avv. Paolo Tebaldi; 3) Kinnera Veeraji Roy, nato Nellore - India l'8 febbraio 1966, res. Tremestieri Etneo, via Gravina, 21, assistito di fiducia dall'avv. Alessandro Palermo, imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 5, comma 2 e 3 d.lgs.

n. 26 maggio 1997, n. 153, perche', in concorso tra loro, e segnatamente: Vendluri Indira nella qualita' di titolare della omonima ditta individuale esercente quale agente mandataria la attivita' di money transfer (incasso e trasferimento di denaro su circuito internazionale); Kinnera Veerajy Roy quale amministratore di fatto della sopra menzionata ditta; Penazzi Livio nella qualita' di rappresentante legale della Omnia finanziaria s.r.l. e quindi di intermediario finanziario e di mandante della anzi detta ditta individuale, esercitavano la attivita' di money trasnsfer pur non essendo la ditta individuale medesima iscritta nell'elenco degli agenti di attivita' finanziaria istituito presso l'ufficio italiano cambi; avendo concorso Penazzi omettendo di controllare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge in capo all'agente mandatario.

In Catania dal 27 aprile 2004 all'11 agosto 2005.

Esaminata la eccezione sollevata dal difensore dell'imputato Penazzi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, d.lgs.

n. 153/1997 in relazione agli artt. 25, 76 e 77 della Costituzione sotto due distinti profili:

a) il legislatore delegato, nell'introdurre la norma oggi contestata, ha ecceduto i limiti fissati nelle legge delega n.

52/1996 la quale all'art. 15, comma 1, lett. c) aveva fatto riferimento, e per la previsione della condotta incriminata e per le sanzioni da applicare, al decreto-legge n. 143/1991 che disciplina fattispecie di reato differenti rispetto a quelle indicate nella norma in questione che, peraltro, contempla una ipotesi contravvenzionale;

b) l'attivita' di cui si contesta il presunto esercizio abusivo e' quella di trasferimento di denaro (c.d. money transfer);

in proposito l'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 153/1997 punisce l'esercizio abusivo delle attivita' 'individuate dai decreti legislarivi emanati ai sensi dell'art. 15, comma...

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