LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 3 - Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 23 del 17 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalita' e campo di applicazione 1. La Regione del Veneto promuove la piena e buona occupazione, ponendo al centro delle proprie politiche la persona e la qualita' del lavoro; valorizza e favorisce la crescita delle persone e delle imprese promuovendo la coesione sociale, l'accesso ai saperi e alle competenze quali strumenti di sviluppo della comunita' e del territorio.

  1. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, tutela e qualita' del lavoro, nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello statuto regionale e dell'Ordinamento dell'Unione europea.

  2. La Regione rende effettivo il diritto al lavoro e attua gli interventi di cui alla presente legge perseguendo il superamento degli squilibri territoriali del mercato del lavoro, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', universalita' e pari opportunita', riferite al genere, alla cittadinanza e alle condizioni di svantaggio sociale, di concertazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

  3. La Regione riconosce la centralita' della persona nell'accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l'integrazione tra i servizi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l'occupazione (SEO), con riguardo, quanto ai destinatari, rispettivamente al mercato del lavoro a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale.

  4. La presente legge ha lo scopo di riordinare, coordinare e armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di occupazione, mercato del lavoro e orientamento.

    Art. 2.

    Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attivita' inerenti le politiche del lavoro.

  5. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del programma triennale di cui all'art. 10:

    1. individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalita' previste dall'art. 1, anche attraverso l'attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonche' a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi formativi dell'orientamento e del lavoro;

    2. approva i piani attuativi annuali relativi agli interventi da realizzare e promuove azioni e progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e transnazionale;

    3. promuove e gestisce i processi di mobilita' territoriale del lavoro a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;

    4. promuove e sostiene iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa delle strutture dell'orientamento e dei soggetti che erogano i servizi per il lavoro nonche' la riqualificazione degli operatori;

    5. svolge le funzioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 'Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30' e successive modifiche ed integrazioni, salvo quelle espressamente attribuite alle province dalla presente legge;

    6. promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;

    7. definisce i criteri per la collaborazione tra pubblico e privato;

    8. svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e non attribuite espressamente alle province.

    Art. 3.

    Funzioni delle province 1. Le province, nell'ambito degli indirizzi formulati dalla programmazione regionale, esercitano funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socioeconomico del loro territorio.

  6. Le province esercitano le seguenti funzioni:

    1. le funzioni relative ai servizi per l'impiego secondo il decreto legislativo 2l aprile 2000, n. 181 'Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.

      144' e successive modifiche ed integrazioni;

    2. le funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 'Norme per il diritto al lavoro dei disabili' e successive modifiche ed integrazioni;

    3. le funzioni relative all'attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;

    4. le funzioni relative alla gestione delle attivita' formative relative al contratto di apprendistato;

    5. le funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;

    6. le funzioni inerenti l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilita' del personale, che interessano unita' produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia, nonche' l'espressione del relativo parere all'amministrazione statale competente;

    7. la funzione di promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarieta', limitatamente alle procedure che interessano unita' produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia;

    8. le funzioni di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche' e successive modifiche ed integrazioni;

    9. le funzioni di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;

    10. tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e attribuite espressamente alle province.

  7. Le province approvano a tal fine programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale coordinati con la programmazione regionale, sentite le commissioni provinciali per il lavoro di cui all'art. 9.

  8. La Regione provvede ad assegnare alle province per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decentramento amministrativo di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 'Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.

    59' e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le ulteriori risorse destinate dalla Giunta regionale sulla base delle disponibilita' del bilancio regionale.

    Art. 4.

    Controllo sostitutivo 1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle province in caso di accertata e persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative di cui all'art. 3, allo scopo di salvaguardare rilevanti interessi regionali che potrebbero essere compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento delle amministrazioni provinciali.

  9. Per esercitare il potere di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza.

  10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.

    Art. 5.

    Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, tiene conto degli indirizzi espressi dalla conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro istituita dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 11 'Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro'.

  11. La conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro comunica, annualmente, i propri indirizzi alle commissioni consiliari competenti, alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 e al comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 7.

    Art. 6.

    Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali 1. E' istituita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata commissione, con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi finalizzate e sulle principali iniziative di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro, delle politiche in materia di formazione professionale, di istruzione professionale e di orientamento.

  12. Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale costituisce, con proprio decreto, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e). In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

  13. La commissione e' cosi' composta:

    1. assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;

    2. tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno uno in rappresentanza della piccola impresa, tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, due rappresentanti delle organizzazioni delle centrali cooperative, due rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, tre rappresentanti del settore commercio, di cui...

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