DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 agosto 2008, n. 34 - Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (art. 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige';

Visti gli artt. 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, concernente 'Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette';

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2022 dell'8 agosto 2008 recante ad oggetto 'Approvazione del regolamento recante:

'Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (art. 68 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)'';

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni 1. Ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), questo regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e i compiti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, istituita dall'art. 68 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

  1. Nel prosieguo di questo regolamento:

    1. la legge provinciale n. 11 del 2007 e' indicata come 'legge provinciale';

    2. l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali e' indicata come 'agenzia';

    3. il Consiglio di amministrazione dell'agenzia e' denominato 'CdA'.

    Art. 2.

    Compiti dell'agenzia 1. Il compito dell'agenzia e' di perseguire e di attuare le finalita' indicate dall'art. 67 della legge provinciale.

  2. L'agenzia e' dotata di autonomia amministrativa, contabile, tecnica ed operativa, ed e' sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo della Giunta provinciale.

  3. Per lo svolgimento dei propri compiti l'agenzia esegue di norma lavori in economia diretta secondo quanto disciplinato dal regolamento indicato dall'art. 92 della legge provinciale.

    Art. 3.

    Organi dell'agenzia 1. Sono organi dell'agenzia:

    1. il consiglio di amministrazione;

    2. il direttore;

    3. revisore dei conti;

    4. il comitato tecnico.

      Art. 4.

      Consiglio di amministrazione 1. Il CdA dell'agenzia e' nominato dalla Giunta provinciale, per la durata di cinque anni, ed e' composto da:

    5. il Presidente della Provincia o un suo delegato, che presiede e convoca il consiglio medesimo;

    6. il dirigente della struttura provinciale di secondo livello competente in materia di foreste;

    7. un esperto esterno, nominato dalla Giunta provinciale, in materia di gestione e valorizzazione economica del patrimonio e del paesaggio silvo-pastorale;

    8. il presidente del Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino;

    9. un membro indicato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni territorialmente interessati dalle foreste demaniali.

  4. Qualora il dirigente della struttura indicata dal comma 1, lettera b), sia nominato direttore dell'agenzia ai sensi dell'art. 5, comma 1, il medesimo e' sostituito dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.

  5. Per la validita' delle riunioni del CdA e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Funge da segretario un addetto dell'agenzia.

    Il direttore partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

  6. Il CdA svolge i seguenti compiti:

    1. adotta il bilancio preventivo annuale e pluriennale nonche' le relative variazioni ed assestamenti, in coerenza con il programma di attivita';

    2. adotta il conto consuntivo nonche' la relazione dettagliata dell'attivita' svolta e degli obiettivi conseguiti;

    3. adotta il programma di attivita' previsto dall'art. 10 e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa provinciale;

    4. stabilisce gli indirizzi per l'assunzione, da parte del direttore, di manodopera con contratto di diritto privato ai sensi degli artt. 69, comma 2, e 88, comma 1, della legge provinciale;

    5. adotta gli eventuali indirizzi per la gestione operativa dell'agenzia;

    6. approva gli eventuali criteri generali per il rilascio delle concessioni, fermo restando quanto previsto dell'art. 69, comma 6, della legge provinciale;

    7. nomina il comitato tecnico previsto dall'art. 7, su proposta del direttore;

    8. adotta, fermo restando l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e di contabilita', un regolamento interno di contabilita' allo scopo di adattare la disciplina contabile alle peculiari esigenze dell'agenzia.

  7. Ai componenti del CdA indicati al comma 1, lettere c), d), ed

    e), spetta, a carico del bilancio dell'agenzia, un gettone di presenza. La misura del gettone e' stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Se per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT