LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 7 - Interventi per favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica.
(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 5 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1.
Finalita' 1. La Regione Lombardia redige il Piano regionale della mobilita' ciclistica, tenendo conto delle indicazioni del Piano paesaggi-stico regionale, parte integrante del Piano Territoriale Regionale, e anche della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica), allo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, obiettivi di intermodalita' e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano.
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Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:
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la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali;
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la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico.
Art. 2.
Piano regionale della mobilita' ciclistica 1. Il Piano regionale della mobilita' ciclistica, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori, individua il sistema ciclabile di scala regionale.
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Il sistema ciclabile di scala regionale e' individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali di cui all'art. 3.
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Obiettivi strategici per la ciclomobilita' extraurbana sono:
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creazione di circuiti connessi alla mobilita' collettiva;
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creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonabili attraverso localita' di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di punti di ristoro;
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creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture di supporto.
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Il Piano regionale della mobilita' ciclistica e' approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ed e' aggiornato di norma ogni tre anni.
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Il Piano regionale della mobilita' ciclistica e' elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta.
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Il Piano regionale della mobilita' ciclistica individua, mediante intese con gli enti interessati, l'utilizzo per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali dei seguenti manufatti, favorendone il recupero conservativo:
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l'area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso;
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l'area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;
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gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali, dei navigli e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati degli acquedotti dismessi, ove compatibili;
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i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali.
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Nell'ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse, previste dal Piano regionale della mobilita' ciclistica, la Regione promuove, mediante apposite intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l'ospitalita' dei cicloturisti. La Regione promuove altresi' accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il...
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