LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 7 - Interventi per favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 5 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione Lombardia redige il Piano regionale della mobilita' ciclistica, tenendo conto delle indicazioni del Piano paesaggi-stico regionale, parte integrante del Piano Territoriale Regionale, e anche della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica), allo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, obiettivi di intermodalita' e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano.

  1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:

    1. la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali;

    2. la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico.

    Art. 2.

    Piano regionale della mobilita' ciclistica 1. Il Piano regionale della mobilita' ciclistica, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori, individua il sistema ciclabile di scala regionale.

  2. Il sistema ciclabile di scala regionale e' individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali di cui all'art. 3.

  3. Obiettivi strategici per la ciclomobilita' extraurbana sono:

    1. creazione di circuiti connessi alla mobilita' collettiva;

    2. creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonabili attraverso localita' di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di punti di ristoro;

    3. creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture di supporto.

  4. Il Piano regionale della mobilita' ciclistica e' approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ed e' aggiornato di norma ogni tre anni.

  5. Il Piano regionale della mobilita' ciclistica e' elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta.

  6. Il Piano regionale della mobilita' ciclistica individua, mediante intese con gli enti interessati, l'utilizzo per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali dei seguenti manufatti, favorendone il recupero conservativo:

    1. l'area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso;

    2. l'area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;

    3. gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali, dei navigli e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati degli acquedotti dismessi, ove compatibili;

    4. i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali.

  7. Nell'ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse, previste dal Piano regionale della mobilita' ciclistica, la Regione promuove, mediante apposite intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l'ospitalita' dei cicloturisti. La Regione promuove altresi' accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il...

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