Sentenza nº 45 da Constitutional Court (Italy), 24 Febbraio 2017

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione24 Febbraio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 45

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte nel procedimento vertente tra L.O.O. e il Ministero dell’interno ed altro, con ordinanza del 16 novembre 2015, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza del 16 novembre 2015, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non consente alla pubblica amministrazione di rilasciare il permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario, che abbia ottenuto la regolarizzazione della propria posizione lavorativa irregolare, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previo accertamento della pericolosità sociale dello stesso, qualora abbia riportato condanna per uno dei reati indicati dal citato art. 4, comma 3, rientrante tra quelli previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale.

  2. – L’ordinanza di rimessione premette che V.Z. ha presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione (d’ora in poi, SUI) di Torino, ai sensi del citato art. 1-ter, domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro con L.O.O., cittadino extracomunitario. La procedura di emersione si è conclusa con esito positivo ed è stato emesso il chiesto nulla osta. Convocate le parti per la stipula del contratto di soggiorno, ai sensi del richiamato art. 1-ter, comma 7, il cittadino straniero ha chiesto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La domanda è stata respinta dal Questore di Torino, con provvedimento dell’8 marzo 2011, poiché il richiedente ha riportato condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). Detta condanna «assorbirebbe la valutazione di pericolosità sociale dello straniero», in quanto il citato art. 1-ter, comma 13, stabilisce quale condizione ostativa al rilascio dello stesso permesso la condanna (anche con sentenza non definitiva, pure se pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen.) per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod.proc.pen. Il provvedimento di diniego indica, inoltre, che «il reato di cui si è reso responsabile il richiedente rientra tra quelli espressamente indicati dall’art. 4 […] come ostativi per l’ingresso ed il soggiorno in Italia».

    Il cittadino straniero ha impugnato detto provvedimento davanti al TAR per il Piemonte e ne ha chiesto l’annullamento (previa sospensione cautelare), censurando il mancato accertamento in concreto della pericolosità sociale. Nel giudizio si è costituito il Ministero dell’interno, in persona del Ministro protempore, che ha chiesto, «con memoria di mero stile», il rigetto del ricorso. Rigettata la domanda cautelare, all’esito della fase di merito il TAR ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998.

    2.1.– Sintetizzato il processo principale, il giudice a quo, in punto di rilevanza, ritiene applicabile il citato «combinato disposto», in quanto lo SUI ha rilasciato il nulla osta, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 7, del d.l. n. 78 del 2009 e, quindi, il cittadino straniero può ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tuttavia, egli ha riportato la condanna sopra indicata e, in virtù delle norme censurate, la condanna per un reato «inerent[e] gli stupefacenti» gli impedisce di essere ammesso nel territorio nazionale (il citato art. 4, comma 3) e di ottenere il permesso di soggiorno (il richiamato art. 5, comma 5), senza che occorra accertarne in concreto la pericolosità sociale. Secondo il rimettente, qualora la sollevata questione fosse giudicata fondata, la pubblica amministrazione dovrebbe invece procedere a detto accertamento, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.

    2.2.– Ad avviso del TAR, la violazione dell’art. 3 Cost. conseguirebbe al «raffronto di due sentenze della Corte costituzionale»: le sentenze n. 148 del 2008 e n. 172 del 2012. La prima ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata in riferimento anche all’art. 3 Cost., ritenendo che «non sia manifestamente irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo». La seconda ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del richiamato art. 1-ter, comma 13, lettera c), – concernente il rilascio del nulla osta ai fini dell’emersione del lavoro irregolare –, «nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato».

    Secondo il TAR, a seguito della sentenza n. 172 del 2012, il cittadino extracomunitario che (come nel caso in esame) ha lavorato irregolarmente al sostegno del bisogno familiare e ed ha riportato condanna penale per il delitto attenuato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R n. 309 del 1990, può...

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