N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 luglio 2009

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, on.le dr. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto dall'avv. Michele Arcadipane e dall'avv. Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a propone ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 27 giugno 2009; contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante 'Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 6 maggio 2009 - Serie generale:

quanto agli articoli 8, comma 1, lett. f), e 10, comma 1, lett. a) e b), nonche' gli articoli 11, comma 1, lettere b) ed f), e 12, comma 1, lett. b) e c), per violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione adottate con d.P.R. 26 luglio 1965, n.1074, nonche' per violazione anche dei principi derivanti dall'art. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione;

quanto all'articolo 19, per violazione degli articoli 32 e 33 dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825;

quanto all'articolo 27, comma 7, per violazione dell'art. 43 dello Statuto regionale.

La legge 5 maggio 2009, n. 42 recante 'Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione', nel fissare i principi e criteri direttivi cui il Governo statale deve ispirarsi nell'adottare uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, pur prevedendo che 'alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27' della legge stessa (art. 1, comma 2) contiene tuttavia disposizioni che appaiono direttamente applicabili anche nella Regione siciliana o, comunque, incidere sulle potesta' regionali, in violazione delle prerogative statutarie alla regione assegnate, particolarmente con riferimento agli articoli 32 e 33 nonche' 36 e 37 e43 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825) e dei principi derivanti dall'art. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione.

Com'e' noto, l'impianto statutario in materia finanziaria, e l'attuazione che alle relative disposizioni e' stata data, determina l'attribuzione alla Regione siciliana di tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati - e con le sole eccezioni sancite dal secondo comma dell'articolo...

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