LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2009, n. 3 - Norme per l'organizzazione della Banca Regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 10 del 16 febbraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge Art. 1.

Finalita' 1. La Regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, promuove ed incrementa la donazione del cordone ombelicale, la cui composizione di cellule staminali consente di riconoscerne la funzione di ausilio nella guarigione di pazienti affetti da leucemie e linfomi.

  1. L'utilizzo delle cellule staminali di sangue placentare si pone come terapia complementare o alternativa al trapianto di midollo osseo; l'impiego di tale pratica e' esteso, a scopo di trapianto, a pazienti adulti e in eta' pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e non.

  2. L'obiettivo della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO) istituita nella Regione Campania con legge regionale n. 6 dicembre 2000, n. 18, art. 51, presso il Servizio immuno trasfusionale (SIT) del Pausilipon di Napoli, e' quello di raccogliere e di criopreservare un numero costante di unita' ematiche placentari, nella misura di tremila - cinquemila, in maniera da poter contribuire a livello nazionale al mantenimento delle unita' stimate sufficienti per soddisfare la richiesta nazionale.

  3. La BASCO e' responsabile della qualita' delle proprie unita' raccolte e dei propri sistemi organizzativi e informativi, delle relative procedure di manipolazione e criopreservazione ed istituisce un proprio registro del sangue prelevato.

  4. E' istituito, presso l'assessorato regionale competente, un archivio regionale che raccoglie e gestisce le unita' conservate presso la banca e provvede alla loro immissione nei registri nazionali e internazionali.

  5. La BASCO provvede con proprio nucleo valutativo a svolgere attivita' di controllo e verifica degli standard qualitativi e operativi.

    Art. 2.

    Interventi 1. La Regione Campania attiva i seguenti interventi:

    1. promozione di una campagna informativa di sensibilizzazione alla donazione del cordone ombelicale;

    2. erogazione di contributi alle aziende sanitarie regionali, nei limiti del cinquanta per cento della spesa complessiva, per l'acquisto di frigoemoteche e di attrezzature necessarie alla raccolta e conservazione del cordone ombelicale.

    Art. 3.

    Ruolo della regione 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalita' e i criteri di accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 1...

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