Sentenza nº 245 da Constitutional Court (Italy), 22 Novembre 2016

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione22 Novembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 245

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra Amt Azienda Trasporti e Mobilità spa ed altri e Atpl Liguria e Regione Liguria, con ordinanza del 21 gennaio 2016, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale).

  2. − Il rimettente premette che:

    − in Liguria il trasporto pubblico locale e regionale è disciplinato dalla legge regionale n. 33 del 2013, che − in attuazione dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 − ha introdotto per l’organizzazione e la gestione del relativo servizio la nozione di ambito territoriale ottimale (ATO), anche denominato bacino unico regionale per il trasporto;

    − la gestione dell’ATO è stata attribuita alla Regione, mediante l’istituzione di un’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale (d’ora in avanti ATPL), avente, tra l’altro, il compito di espletare la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio da realizzarsi, ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge reg. Liguria n. 33 del 2013, in un unico lotto relativo all’intero territorio regionale e con possibile estensione anche al trasporto ferroviario;

    − l’Agenzia, nonostante il parere contrario dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in avanti AGCM) e quello della stessa Regione Liguria − quest’ultimo espresso ai sensi dell’art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 −, ha quindi indetto una gara informale per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico su tutto il territorio ligure, pubblicando un avviso per l’individuazione degli operatori economici ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

    − alcune società esercenti servizi di trasporto pubblico nel territorio regionale hanno impugnato tale avviso e nel giudizio si sono costituite la Regione Liguria e l’ATPL;

    − in seguito alla notifica del ricorso, quest’ultima ha più volte sospeso e riaperto i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché rettificato i requisiti di partecipazione originari, con atti tutti oggetto di impugnazione a mezzo di motivi aggiunti;

    − il tribunale adìto, con ordinanza 2 ottobre 2013, n. 231, ha accolto l’istanza cautelare.

  3. − In punto di rilevanza, il rimettente osserva che le ricorrenti sono gestori di servizi di trasporto pubblico in ambito provinciale, sicché la previsione di un ambito territoriale ottimale di dimensione regionale e l’affidamento in un lotto unico sarebbero idonei a frustare le loro aspettative di aggiudicazione del servizio, aspettative che invece sarebbero garantite dal dimensionamento previsto dall’art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011.

    Sempre sotto il profilo della rilevanza, il rimettente ritiene non fondate le eccezioni di inammissibilità, tardività e...

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