Sentenza nº 160 da Constitutional Court (Italy), 07 Luglio 2016

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione07 Luglio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 160

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 24-25 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 maggio 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato Luca Antonini per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 24-25 febbraio 2015, depositato il 4 marzo 2015 e iscritto al n. 31 del registro ricorsi per l’anno 2015, la Regione Veneto ha impugnato diverse disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), tra cui l’art. 1, comma 609, oggetto del presente giudizio.

    Questo comma modifica l’art. 3-bis (rubricato «Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali») del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

    La ricorrente concentra le censure sulla prima parte della lettera a) del comma 609, che modifica il comma 1-bis del citato art. 3-bis. In seguito alla modifica, il primo periodo del comma 1-bis prevede che «[l]e funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56».

    Il richiamato art. 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), prevede a sua volta che, «[n]ello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l’attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione: a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 [sui criteri di identificazione di beni e risorse connessi alle funzioni trasferite] ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l’attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni […]; b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali […]».

    La ricorrente osserva poi che l’art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, come modificato dal censurato art. 1, comma 609, della legge n. 190 del 2014, prosegue stabilendo, al secondo periodo, che «[q]ualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi».

    1.1.– In primo luogo, l’art. 1, comma 609, della legge n. 190 del 2014 è censurato per violazione delle competenze legislative regionali di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost.

    La ricorrente osserva che mentre, in precedenza, erano rimesse alle Regioni la determinazione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, l’istituzione o la designazione dei relativi enti di governo, nonché la scelta della forma organizzativa di questi ultimi, la disposizione censurata, invece, impone un modello che deve necessariamente includere tutti gli enti locali.

    Poiché l’obbligo di aderire agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali investe non solo i Comuni e le Province, ma anche tutti gli altri enti locali, quali ad esempio le comunità montane e le unioni di comuni, la disposizione censurata esulerebbe dalla competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., in materia di «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», e violerebbe la competenza legislativa regionale residuale, di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., in materia di forme associative degli enti locali.

    Ad avviso della ricorrente, una tale imposizione da parte della legge statale, oltre a difettare di ragionevolezza, contrasterebbe con i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di cui all’art. 118, primo comma, Cost., nonché con l’art. 3, comma 2, dello statuto della Regione Veneto (legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1), in virtù del quale «[l]a Regione riconosce, promuove e garantisce l’autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni», e quindi con l’art. 123 Cost., che garantisce l’autonomia statutaria. Agli enti locali si dovrebbe, infatti, riconoscere ampia discrezionalità nell’organizzazione degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali: come d’altronde, sostiene la ricorrente, accadeva in vigenza della precedente legislazione della Regione Veneto, che individuava la convenzione quale strumento di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, del servizio idrico, nonché del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Con particolare riguardo al trasporto pubblico locale, la ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha affermato l’attinenza di questa materia alla competenza legislativa regionale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 222 del 2005) e denuncia la conseguente interferenza tra la disposizione impugnata e le scelte organizzative dell’attuale legislazione regionale di settore.

    1.2.– In secondo luogo, la ricorrente sottolinea la sostanziale incompatibilità tra il censurato art. 1, comma 609, della legge n. 190 del 2014 e l’art. 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014, nonostante il formale richiamo che la prima disposizione formula nei confronti della seconda.

    Il citato art. 1, comma 90, nell’ambito di un processo di semplificazione istituzionale degli enti intermedi, prende in considerazione le funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica, di competenza comunale o provinciale, le quali siano attribuite a enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale; prevede che tali enti o agenzie siano soppressi, e che le relative funzioni siano attribuite alle Province; prevede, altresì, misure premiali per le Regioni che adottino leggi soppressive dei citati enti o agenzie. Il censurato art. 1, comma 609, della legge n. 190 del 2014, all’inverso, rafforza l’adesione di tutti gli enti locali agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali: la rende obbligatoria e pone a suo presidio una «sanzione», costituita dal potere sostitutivo del Presidente della Regione. Dunque, in questa disposizione, si riscontrerebbe un vizio di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • SENTENZA Nº 201902689 di TAR Sicilia - Palermo, 23-10-2019
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo (Italia)
    • 23 Ottobre 2019
    ...a fronte di esigenze generali che giustifichino ragionevolmente la limitazione di funzioni già assegnate agli enti locali” (Corte Costituzionale n. 160 del 2016). Quanto alle ulteriori considerazioni su cui si fonda il provvedimento, sopra riportate, occorre la destinazione a “casa per vaca......
1 sentencias
  • SENTENZA Nº 201902689 di TAR Sicilia - Palermo, 23-10-2019
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo (Italia)
    • 23 Ottobre 2019
    ...a fronte di esigenze generali che giustifichino ragionevolmente la limitazione di funzioni già assegnate agli enti locali” (Corte Costituzionale n. 160 del 2016). Quanto alle ulteriori considerazioni su cui si fonda il provvedimento, sopra riportate, occorre la destinazione a “casa per vaca......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT