Sentenza nº 134 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 2016

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione10 Giugno 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 134

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra A.P. e S.S., con ordinanza del 17 giugno 2014, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 maggio 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ordinanza depositata il 17 giugno 2014 il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte in cui attribuisce alla competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 330 e 333 del codice civile.

    La questione viene sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, poiché la previsione della competenza del Tribunale per i minorenni, accanto a quella del Tribunale ordinario, per i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., determinerebbe un trattamento processuale differenziato, privo di alcuna ragionevole giustificazione, di situazioni identiche sul piano dei diritti sostanziali.

    Viene, inoltre, denunciata la violazione degli artt. 97, secondo comma, e 111 Cost., poiché la previsione della “duplice” competenza − del Tribunale ordinario e del Tribunale per i minorenni − per i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ. e la conseguente possibilità di pronunce meramente processuali (di incompetenza, connessione, continenza, sospensione dei giudizi), nonché di conflitto di giudicati, sarebbe in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e con il principio del giusto processo, sotto il profilo della ragionevole durata dei procedimenti.

  2. − Il Tribunale rimettente riferisce di essere investito della decisione in ordine al ricorso proposto, ai sensi dell’art. 709-ter del codice di procedura civile, dal genitore di un minore, al fine di ottenere la modifica del decreto con cui, nel 2007, il Tribunale per i minorenni di Firenze – a seguito della cessazione della convivenza more uxorio tra i genitori − ha disposto l’affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori. Nel costituirsi in giudizio, la parte resistente ha chiesto che il procedimento sia sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. civ., in attesa della definizione di altro giudizio promosso dalla Procura minorile di Firenze innanzi al Tribunale per i minorenni, avente ad oggetto i provvedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ.

    Al fine di evitare la possibilità di provvedimenti contrastanti, il giudice a quo riferisce di avere chiesto al Tribunale per i minorenni la trasmissione degli atti del procedimento pendente innanzi a questo giudice, ma la richiesta non ha ricevuto alcun riscontro.

    Osserva il giudice a quo che la attuale formulazione dell’art. 38 disp. att. cod. civ., introdotta dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), ha mantenuto una serie di competenze del Tribunale per i minorenni, tra le quali rilevano in particolare i procedimenti promossi per la decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli (art. 330 cod. civ.) e quelli per l’accertamento della condotta del genitore pregiudizievole ai figli (art. 333 cod. civ.).

    Viceversa, tutti gli altri procedimenti relativi ai diritti dei minori, non elencati nell’art. 38 disp. att. cod. civ., rientrano nella competenza del Tribunale ordinario e devono essere trattati con il rito camerale. Tra questi, in particolare, rilevano, per quantità e delicatezza delle decisioni da assumere, quelli relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 316 cod. civ.), al concorso nel mantenimento dei figli (art. 316-bis cod. civ.) e all’ascolto del minore (art. 336-bis cod. civ.).

    Ad avviso del Tribunale, la controversia in esame denoterebbe l’assoluta irrazionalità che la novella del 2012 ha introdotto nelle procedure che vedono come protagonisti i minori, in rapporto con la responsabilità dei loro genitori o ascendenti, così da determinare il dubbio di costituzionalità dell’attuale formulazione dell’art. 38 disp. att. cod. civ., in riferimento all’art. 3 Cost., per trattamento ingiustificatamente differenziato di situazioni omogenee.

    Osserva il rimettente che con la legge n. 219 del 2012, e con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), è stata introdotta nellordinamento una reale parità di trattamento dei figli, sia nati nel matrimonio, sia fuori di esso, sia...

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