LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 - Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. (12G0242)

Coming into Force01 Gennaio 2013
Published date17 Dicembre 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/12/17/012G0242/ORIGINAL
Enactment Date10 Dicembre 2012
Official Gazette PublicationGU n.293 del 17-12-2012
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Disposizioni in materia di filiazione

  1. L'articolo 74 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti».

  2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;

    2. al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

    3. al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

    4. il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta' inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;

    5. al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».

  3. L'articolo 251 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

    Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal tribunale per i minorenni».

  4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».

  5. L'articolo 276 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 276 (Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

    Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse».

  6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: «Della potesta' dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».

  7. L'articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

  8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e' inserito il seguente: «Art. 315-bis (Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

    Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

    Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

    Il figlio deve...

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