Sentenza nº 125 da Constitutional Court (Italy), 01 Giugno 2016

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione01 Giugno 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 125

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli, con ordinanza del 5 settembre 2014, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli, con ordinanza del 5 settembre 2014 (r.o. n. 105 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, «nella parte in cui prevede “624-bis del codice penale”».

    Il giudice rimettente premette che, con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli dell’8 ottobre 2010, divenuta definitiva il 4 dicembre 2012, L.C. era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 400 euro di multa, per il delitto previsto dagli artt. 624-bis e 61, numero 5), del codice penale, perché «si impossessava mediante strappo della borsa di D.A., fatto questo aggravato dall’aver profittato di circostanze oggettive – ora tarda – tali da ostacolare la pubblica e privata difesa».

    Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli – prosegue il giudice a quo – aveva emesso, il 5 agosto 2013, l’ordine di esecuzione a carico di L.C. per la pena residua di cinque mesi e due giorni di reclusione e, contestualmente, aveva chiesto al Giudice dell’udienza preliminare del medesimo Tribunale di sospenderlo, «dando una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 656 co. 9 lett. a) del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 lett. m) del decreto legge n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125», ovvero di sollevare una questione di legittimità costituzionale.

    Secondo la prospettazione del giudice rimettente, l’istanza proposta dal pubblico ministero configura una richiesta di incidente di esecuzione in quanto riguarda l’efficacia in via transitoria del titolo esecutivo, e la richiesta sarebbe stata indirizzata correttamente perché il pubblico ministero non avrebbe, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la legittimazione a promuovere il giudizio di legittimità costituzionale. Il pubblico ministero sarebbe tenuto a sollecitare i poteri decisori del giudice competente a conoscere delle questioni relative al titolo esecutivo, che è appunto il giudice dell’esecuzione, ossia, nel caso di specie, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli.

    La...

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