Sentenza nº 85 da Constitutional Court (Italy), 13 Aprile 2016
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 13 Aprile 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 85
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Augusto Antonio BARBERA
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 11, comma terzo, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sullattività della Regione), promosso dalla Corte dappello di Palermo, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra G.F. ed altro e la Presidenza della Regione siciliana ed altro, con ordinanza del 4 maggio 2015, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dellanno 2015.
Visto latto di costituzione di G.F. ed altro;
udito nelludienza pubblica del 22 marzo 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;
udito lavvocato Gaetano Armao per G. F. ed altro.
Ritenuto in fatto
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− Con ordinanza emessa il 4 maggio 2015, la Corte dappello di Palermo, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellart. 11, comma terzo, della legge della Regione Siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sullattività della Regione), nella parte in cui stabilisce che la nomina e lassunzione dei giornalisti preposti allUfficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione avvenga al di fuori di una procedura concorsuale.
Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione. Essa conterrebbe la previsione dellinstaurazione di un rapporto di lavoro pubblico subordinato alle dipendenze della Regione, prescindendo da qualsiasi procedura concorsuale. Non sarebbe, pertanto, garantito, attraverso la scelta delle migliori professionalità, il buon andamento della pubblica amministrazione e verrebbe introdotta uningiustificata disparità di trattamento con la generalità dei cittadini aspiranti a pubblici impieghi.
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− Riferisce la Corte dappello che il giudizio a quo ha per oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che ha rigettato lopposizione delle medesime parti reclamanti avverso la comunicazione della loro cessazione dallincarico di giornalisti addetti allufficio stampa presso la Presidenza della Regione siciliana. In particolare, qualificando tale atto come un vero e proprio licenziamento, essi hanno chiesto che ne sia dichiarata la nullità, o comunque lillegittimità, con le conseguenti statuizioni previste dallart. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dellattività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
Il giudice a quo evidenzia, inoltre, che − con ordinanza n. 146 del 2014 − questa Corte ha dichiarato inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata, nel primo grado dello stesso giudizio, dal Tribunale ordinario di Palermo il quale, a seguito della riassunzione del processo, dapprima ha rigettato le impugnative di licenziamento proposte dai ricorrenti e, successivamente, ha respinto lopposizione avverso lordinanza conclusiva della fase sommaria.
Il rimettente, dopo avere esaminato il contenuto del rapporto tra i reclamanti e lamministrazione regionale, ritiene che esso debba essere ricondotto alla figura tipica del rapporto di lavoro subordinato, ravvisando tutti gli elementi sintomatici che concorrono a configurare il rapporto di impiego pubblico; sussisterebbero, in particolare, il vincolo di subordinazione gerarchica, linserimento stabile nellorganizzazione dellente, lutilizzazione sulla base di ordini di servizio o atti equivalenti, nel quadro di un orario di lavoro predeterminato, la stabilità e continuità del corrispettivo, lesclusività nella prestazione dellattività lavorativa.
Allepoca delle nomine dei reclamanti, la disposizione censurata, applicabile ratione temporis, prevedeva la procedura per la nomina di tali giornalisti, la quale comprendeva − fermo restando il requisito delliscrizione da almeno tre anni allordine professionale − il parere favorevole della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali presso lAssemblea regionale, latto dassenso della Giunta...
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...speciali. Peraltro, la prescrizione normativa regionale corrisponderebbe alla stessa giurisprudenza costituzionale che, con la sentenza n. 85 del 2016, avrebbe riconosciuto l’idoneità del riferimento al contratto nazionale di lavoro dei giornalisti, quale adeguato parametro oggettivo di com......
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