Sentenza nº 81 da Constitutional Court (Italy), 11 Aprile 2019

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione11 Aprile 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 81

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13-17 aprile 2018, depositato in cancelleria il 20 aprile 2018, iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nella udienza pubblica del 5 marzo 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 13-17 aprile 2018 e depositato il 20 aprile 2018 (reg. ric. n. 32 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nonché all’art. 4, primo comma, numero 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rappresentato che la legge regionale oggetto di censura, nel prevedere l’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto all’albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni del comparto unico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale, sarebbe in contrasto con la normativa nazionale che regola la materia.

    In particolare, il contrasto deriverebbe dalla previsione dell’art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) – citata dalla stessa norma regionale – che demanda alla contrattazione collettiva l’individuazione e regolamentazione, nell’ambito di una speciale area di contrattazione, dei profili professionali del personale addetto agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, senza prevedere alcuna automatica applicazione del contratto collettivo nazionale giornalistico.

    Secondo la difesa dello Stato, la disposizione regionale determinerebbe una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, tanto più considerando che l’ipotesi di intesa relativa al nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali, sottoscritto in data 21 febbraio 2018, prevede all’art. 18-bis l’istituzione e la disciplina dei nuovi profili professionali per le attività di comunicazione e informazione delle pubbliche amministrazioni.

    In ogni caso, la previsione regionale impugnata si porrebbe in contrasto con il principio generale, riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati è demandato alla contrattazione collettiva e, quanto al personale del comparto della sanità, sarebbe in contrasto con le disposizioni del Titolo terzo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dei rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, quali i contratti collettivi.

    Inoltre, prosegue la difesa dello Stato, la disposizione determinerebbe una disparità di trattamento sia rispetto agli impiegati di altre Regioni che al restante personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con quello di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., ed eccederebbe le competenze statutarie attribuite dall’art. 4 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale addetto, da esercitarsi in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale.

  2. – Con atto depositato il 28 maggio 2018 si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che ha chiesto di dichiarare inammissibile e infondato il ricorso, riservando a successiva memoria l’illustrazione delle relative ragioni.

  3. – Con successiva memoria del 12 febbraio 2019 la Regione resistente deduce che l’art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2018 è intervenuto nelle more dell’attuazione dell’art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, che demanda alla contrattazione collettiva il compito di individuare e regolamentare i profili professionali per l’attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

    La...

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