DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 luglio 2008, n. 27 - Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).
Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 2 settembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige';
Visto l'art. 67 della legge provinciale della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 11 luglio 2008 recante: Approvazione dello schema di regolamento avente ad oggetto 'Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n.
7)';
E m a n a
il seguente regolamento:
NUOVO REGOLAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ART. 67 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE 1997, N. 7) Art. 1.
Oggetto e definizione 1. Il Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (CFT), in seguito denominato Corpo, istituito con la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e' un corpo tecnico con funzioni di polizia deputato alla tutela dell'ambiente naturale, alla salvaguardia del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e al supporto delle popolazioni nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2.
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Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, definisce le funzioni, la composizione e le modalita' di accesso al Corpo.
Art. 2.
Funzioni del Corpo 1. Al Corpo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) attivita' di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento agli obiettivi di salvaguardia delle risorse silvo-pastorali e montane, delle aree protette, della biodiversita' e dei valori naturalistici e paesaggistici, della fauna, della flora e dei funghi, del suolo, del demanio idrico e dei corsi d'acqua, ivi compresa la polizia idraulica;
b) gestione del contenzioso amministrativo nelle materie attribuite alla competenza delle strutture indicate dall'art. 3, comma 1;
c) concorso nell'attivita' di protezione civile e pubblico soccorso, come struttura operativa del sistema integrato della protezione civile e dei servizi antincendi, secondo quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia e con particolare riferimento ai territori forestali e montani e ai corsi d'acqua e alle attivita' di presidio degli stessi e di difesa delle popolazioni;
d) concorso nell'attivita' di pubblica sicurezza e ordine pubblico, su richiesta dell'autorita' competente;
e) azioni di rappresentanza, informazione, divulgazione e sensibilizzazione rispetto alle attivita', alle funzioni e alle finalita' perseguite dal Corpo, anche attraverso l'organizzazione e partecipazione a cerimonie e manifestazioni e l'organizzazione del gruppo sportivo del Corpo;
f) ogni altra attivita' non ricompresa nelle lettere precedenti di questo comma riconducibile alle funzioni del Corpo o comunque assegnata allo stesso dalla Provincia Autonoma di Trento, ivi compresi i servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge statale alla polizia provinciale, in relazione ai compiti d'istituto, i controlli e le certificazioni in conformita' alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonche' gli eventuali controlli in materia di aiuti comunitari.
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Il personale del Corpo svolge, parimenti, nell'ambito dei servizi, le seguenti funzioni:
a) sicurezza e manutenzione del territorio forestale e montano, prevenzione degli incendi boschivi, conservazione delle aree forestali e delle loro funzioni protettive, sociali ed economiche, anche attraverso lo strumento del vincolo idrogeologico e gli specifici interventi di sistemazione idraulica e forestale;
c) tutela dei corsi d'acqua, anche attraverso gli specifici interventi di sistemazione idraulica e forestale, finalizzati alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque, nonche' gestione del demanio idrico provinciale;
d) tutela, valorizzazione e concorso alla gestione dei beni silvo-pastorali, nonche' consulenza, sostegno economico e assistenza tecnica ai proprietari e agli operatori economici del settore forestale;
e) gestione tecnico-amministrativa ed economica delle foreste demaniali;
f) conservazione e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, con particolare riferimento alle aree protette e alla tutela e gestione della fauna selvatica ed ittica;
h) pianificazione forestale e montana, monitoraggio territoriale e ambientale, informazione, sensibilizzazione e divulgazione in materia di risorse forestali e montane.
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Il Corpo svolge nelle materie di competenza della Provincia le funzioni e i compiti attribuiti in ambito statale al Corpo forestale dello Stato, previa verifica delle competenze eventualmente esercitate da altre strutture provinciali. Le funzioni di vigilanza e controllo demandate dalla vigente normativa provinciale agli organi di polizia forestale sono comunque e unicamente svolte dal Corpo.
Art. 3.
Composizione del Corpo 1. Il Corpo e' costituito dal personale:
a) assegnato alle strutture organizzative di primo e secondo livello competenti in materia di foreste e fauna, conservazione della natura e sistemazione dei bacini montani, di seguito denominate servizi, limitatamente a quelle di secondo livello, che svolge o puo' essere chiamato a svolgere, in tutto o in parte, le funzioni indicate nell'art. 2, comma 1, e che concorre, nell'ambito delle predette strutture, allo svolgimento di quelle previste dall'art. 2, comma 2;
b) inquadrato nelle seguenti qualifiche e figure professionali:
1) qualifica di dirigente generale e di dirigente;
2) qualifica di direttore, se proveniente dalle figure professionali di funzionario abilitato forestale e funzionario esperto...
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