N. 237 SENTENZA 16 - 24 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente:

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2008), promossi dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto, con ricorsi notificati il 25 e il 26 febbraio 2008, depositati in cancelleria il 27 febbraio e il 5 marzo 2008 ed iscritti, rispettivamente, al n. 16 ed al n. 19 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Giovanni Pasquale Mosca per la Regione Toscana, Luigi Manzi e Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 e depositato il successivo 27 febbraio (iscritto al n. 16 del registro ricorsi dell'anno 2008), ha promosso questione di legittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 2, commi 17, 18 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), che hanno ad oggetto il riordino delle comunita' montane, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, 118, 119 e 127 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione.

  1. - La ricorrente censura l'art. 2, comma 17, della suddetta legge, in quanto esso, nello stabilire che le Regioni devono procedere 'al riordino della disciplina delle comunita' montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27' del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), violerebbe la potesta' legislativa regionale di carattere residuale, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., alla quale va ricondotta, secondo la giurisprudenza della Corte (sono richiamate le sentenze n. 456 e n. 244 del 2005), la materia delle comunita' montane.

  2. - Ne', ad avviso della ricorrente, puo' assumere rilievo il 'fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica', indicato dalla norma medesima. Quest'ultima che fa sistema con i successivi commi 18 e 21, anch'essi sospettati di illegittimita' costituzionale - conterrebbe, infatti, disposizioni di dettaglio e autoapplicative.

    Secondo la ricorrente, non sarebbero ravvisabili nelle suddette disposizioni principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica adottati dallo Stato nell'esercizio della relativa potesta' legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (e' richiamata la sentenza n. 65 del 2001), risultando, pertanto, leso anche l'art. 119 Cost.

  3. - L'art. 2, comma 18, della medesima legge e' censurato per le seguenti ragioni.

    La Regione afferma che lo Stato non puo' stabilire principi fondamentali in una materia rimessa alla potesta' legislativa residuale delle Regioni. Nello specifico, in particolare, non avrebbero potuto essere dettati principi relativi ne' al numero delle comunita' montane necessario per l'adeguato svolgimento delle funzioni regionali o delle funzioni comunali (art. 2, comma 18, lettera a), ne' al numero dei componenti degli organi rappresentativi (art. 2, comma 18, lettera b) necessari al migliore svolgimento delle funzioni degli enti e alla capacita' di rappresentare i comuni che ne fanno parte.

    Da cio' discende che anche l'art. 18, comma 2, e' lesivo dell'art. 117, quarto comma, Cost., con riferimento sia alla disciplina dei profili ordinamentali delle comunita' montane, sia alla competenza ad organizzare il territorio in modo adeguato per l'ottimale esercizio delle funzioni regionali e comunali.

    Inoltre, la 'notevole ambiguita', poiche' non e' chiara la direzione che gli indicatori dovrebbero assumere', dei criteri indicati dalla richiamata lettera a) confermerebbe che l'eccepita 'invasione di competenza nella sfera della potesta' regionale investe il decisivo profilo dell'autonomia delle Regioni ad organizzare l'esercizio delle funzioni, nelle materie di propria competenza, attuando i principi costituzionali di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione sanciti dall'art. 118 Cost.'. Pertanto, afferma la ricorrente, viene limitato il ruolo della Regione quale 'centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali', come riconosciuto dalla sentenza n. 343 del 1991.

  4. - Infine, la Regione censura il comma 21 che prevede, tra l'altro, che con un decreto del Presdiente del Consiglio dei ministri possa essere determinata la cessazione dell'efficacia della legge regionale ritenuta inidonea a raggiungere la prevista riduzione di spesa. La relativa norma contrasterebbe con l'autonomia legislativa regionale in materia e configurerebbe un controllo di merito sulla legge regionale non previsto dalla Costituzione e incompatibile con il sistema delineato dall'art. 127 Cost.

  5. - La norma sarebbe, altresi', illegittima, in subordine, in quanto non sono previste attivita' concertative e di coordinamento orizzontale quali le intese, in attuazione del principio di leale collaborazione, non essendo satisfattorio di quest'ultimo la previsione che le Regioni interessate siano soltanto sentite.

  6. - Anche la Regione Veneto, con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e depositato il successivo 5 marzo (iscritto al n. 19 del registro ricorsi dell'anno 2008), ha impugnato, tra l'altro, le disposizioni contenute nella medesima legge finanziaria per il 2008 dedicate al riordino delle comunita' montane, e, precisamente, l'art.

    2, commi da 17 a 22, per violazione, nel complesso, degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost., e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

  7. - Un primo gruppo di censure riguarda i commi 17 e 18.

    Le disposizioni negli stessi contenute, nel complesso, invaderebbero la sfera della potesta' legislativa residuale della Regione nella materia delle comunita' montane (sono richiamate le sentenze n. 456 e n. 244 del 2005) e lederebbero l'art. 118 Cost. Il solo comma 17, lederebbe l'art. 119 Cost. e sarebbe anche irragionevole.

    Per altro verso, le medesime disposizioni non sarebbero riconducibili alla potesta' legislativa esclusiva statale nella materia 'legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane', di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., ne' conterrebbero principi di coordinamento della finanza pubblica, riconducibili alla relativa potesta' legislativa concorrente dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

    8.1. - Inoltre, con riguardo ai commi 17 e 18, la Regione lamenta la lesione degli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., sostenendo, da un lato, che in materia di comunita' montane non e' ravvisabile una potesta' legislativa statale; dall'altro, che non sussisterebbero, nella specie, le condizioni per ritenere che le norme impugnate attribuiscano legittimamente le funzioni amministrative a livello centrale, regolandone l'esercizio in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.

    Ed anzi, l'asserita potesta' legislativa regionale riguarderebbe la sola disciplina del funzionamento delle comunita' montane, mentre, in materia di organizzazione delle medesime, persino il legislatore regionale soggiacerebbe a dei limiti. Le comunita' montane, in quanto dotate di funzioni proprie, sarebbero, infatti, enti locali necessari e, pertanto, non sopprimibili con legge. L'autonomia normativa nel settore dell'organizzazione, costituzionalmente garantita dall'art.

    117, sesto comma, Cost., agli enti territoriali (comuni, province e citta' metropolitane), dovrebbe ritenersi propria anche delle loro forme associative e, quindi, delle comunita' montane.

    8.2. - In relazione alla prospettata impossibilita' di ritenere che le norme impugnate e, segnatamente, il comma 17, costituiscano principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, la Regione rileva che esse, stabilendo singole voci di spesa da limitare, si risolverebbero in un'indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. all'autonomia regionale.

    8.3. - Il vincolo di spesa stabilito dal comma 17, sarebbe, in ogni caso, viziato sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto non corredato da criteri volti a proporzionare la riduzione imposta alle situazioni attuali delle singole Regioni.

  8. - Un secondo gruppo di censure riguarda il comma 19. In proposito, la difesa regionale rileva che esso e' viziato di riflesso dalla illegittimita' costituzionale dei commi 17 e 18, ed appare, altresi', irragionevole ed inopportuno, in quanto crea e consente la sopravvivenza di molteplici definizioni di 'montagna', a detrimento della coerenza e della sistematicita' dell'ordinamento.

  9. - Un terzo gruppo di censure attiene ai commi 20 e 21, con i quali si prevede un intervento statale di soppressione delle comunita' montane nel caso non sia intervenuto il prescritto riordino regionale entro il termine, irragionevolmente breve, di sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria. A sostegno della dedotta illegittimita' costituzionale la difesa regionale richiama le censure gia' prospettate e, in particolare, deduce che le norme censurate sarebbero irrazionali ed inopportune.

    Ed infatti, da un lato, la soppressione ex abrupto degli enti in questione farebbe venir meno...

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