N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 giugno 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica con sede in Trento, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'art. 3, commi 1 e 6, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 2009, n. 4, pubblicata nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della provincia n. 15/III del 7 aprile 2009, recante 'Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009', per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett.

e), della Costituzione a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge provinciale, assunta nella seduta del 28 maggio 2009.

  1. - Nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della provincia autonoma n. 15 del 7 aprile 2009, risulta pubblicata la legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4, recante 'Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009'.

    Il testo dell'impugnato art. 3 di tale legge apporta 'Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (disciplina dell'attivita' commerciale in provincia di Trento)'.

  2. - Con riferimento a tale articolo, si ritiene che i commi 1 e 6 siano illegittimi. Al riguardo, giova far presente che l'articolo inserisce il Capo VIII-bis, denominato 'Vendite al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli'. In particolare, l'art. 17-bis inserito dal comma 1 dell'art. 3 della legge in esame, al comma 4, prevede, che 'L'impresa commerciale che intende effettuare una vendita con le caratteristiche di cui al comma 1 ne da' comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio; la Giunta provinciale stabilisce le modalita' per la presentazione della comunicazione e gli elementi contenuti nella stessa.(..)'. La normativa provinciale cosi' disponendo, prevede in capo all'esercente che voglia effettuare, tra l'altro, vendite promozionali, un obbligo di comunicazione che non e' in linea con l'art. 3 del decreto-legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, che vieta ogni forma di restrizione a qualunque tipologia di vendita...

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