N. 221 ORDINANZA 8 - 17 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, promossi dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con ordinanza del 12 settembre 2008, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari con ordinanza del 17 luglio 2008, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con ordinanza del 10 giugno 2008 e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con ordinanza del 28 luglio 2008, rispettivamente iscritte ai nn.

415, 416 e 439 del registro ordinanze 2008 ed al n. 5 del registro ordinanze 2009, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 53 e 54, 1a serie speciale, dell'anno 2008 e nn. 3 e 4, 1a serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di Equitalia Polis S.p.A., di Equitalia E.TR. S.p.A., e di Equitalia Gerit S.p.A. nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 giugno 2009 il giudice relatore Sabino Cassese;

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia, con ordinanza pronunciata il 3 giugno 2008 e depositata il 12 settembre 2008 (r.o. n. 415 del 2008), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, per contrasto con gli articoli 3, 53, 97 e 111 della Costituzione;

che la disposizione censurata stabilisce quanto segue: 'la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresi', a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse';

che la Commissione tributaria rimettente riferisce che l'appellante nel giudizio principale chiede, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova, la declaratoria di nullita' di una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle entrate, in quanto notificata fuori termine e priva della sottoscrizione e della indicazione del responsabile del procedimento, nonche', in via subordinata, per carenza di motivazione e mancata allegazione del ruolo di riferimento;

che il Collegio rimettente, dopo aver rigettato la preliminare eccezione di decadenza per la notifica della cartella esattoriale, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della disposizione censurata, considerandola rilevante e non manifestamente infondata;

che ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata, sanando retroattivamente la nullita' per omessa indicazione del responsabile delle cartelle emesse anteriormente alla sua entrata in vigore, compresa, quindi, quella oggetto di impugnazione nel giudizio principale, 'appare rilevante per una corretta definizione del giudizio';

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, la Commissione tributaria rimettente ritiene, innanzitutto, che la disposizione censurata si ponga in contrasto 'con i principi generali e con le norme costituzionali espressamente richiamate' dalla legge 27 luglio del 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e cioe' con gli artt. 3, 53, 97 e 111

Cost., di cui le disposizioni dello statuto del contribuente costituiscono attuazione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata violerebbe inoltre 'il principio...

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