Sentenza nº 216 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2009

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione14 Luglio 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 216

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l’anno 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-24 luglio 2008, depositato in cancelleria il 29 luglio 2008 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 23 giugno 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l’avvocato dello Stato Fabio Tortora per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 21-24 luglio 2008 e depositato il 29 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l’anno 2008).

    La disposizione impugnata stabilisce che «ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell’ambito del piano casa regionale “10.000 alloggi per il 2012” approvato con Delib. C.R. 20 dicembre 2006, n. 93-43238».

    Il ricorrente osserva che la disposizione modifica la disciplina sostanziale dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) perché introduce un’ulteriore ipotesi di deduzione, rispetto a quelle previste dagli artt. 11, 11-bis e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), istitutivo del tributo, in assenza di disposizioni che consentano al legislatore regionale un simile intervento.

    La...

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