N. 79 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 giugno 2010

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 1º maggio 2010, ha approvato il disegno di legge n. 471, 471-bis, 471-ter dal titolo 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010', pervenuto a questo Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 4 maggio 2010.

Gli articoli della suddetta delibera legislativa contengono disposizioni che danno adito a censure di incostituzionalita' per le motivazioni che di seguito si espongono.

L'art. 4, comma 11, si ritiene in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Infatti la norma ivi contenuta dispone che una indefinita quota del fondo destinato ai trasferimenti annuali in favore dei comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite dalla vigente legislazione, nonche' a titolo di sostegno allo sviluppo, rimanga nella disponibilita' dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per finanziare le spese relative ai ricoveri di minori extracomunitari clandestini non accompagnati in comunita' o strutture disposte dall'autorita' amministrativa.

La disposizione seppure lodevole e condivisibile nel merito appare tuttavia viziata da irragionevolezza intrinseca laddove non determina alcun limite alla quota di riserva. Si soggiunge poi che viene rimessa alla assoluta discrezionalita' dell'Assessore l'utilizzazione, per finalita' non attinenti alla ordinaria destinazione del fondo, delle risorse esistenti, la cui ripartizione fra le amministrazioni locali avviene secondo criteri legislativamente preordinati dal comma 2 del medesimo articolo.

Gli articoli 6, 8 e 9 attinenti rispettivamente all'istituzione della tassa annuale di concessione regionale per fondo chiuso, alle tariffe in materia di motorizzazione e all'istituzione di nuove voci della tassa sulle concessioni governative regionali, suscitano rilievi di costituzionalita' per violazione degli articoli 3, 117, comma 2 lett. e) e 119 della Costituzione e degli articoli 14, 17 e 36 dello Statuto Speciale nonche' del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 e del d.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113 come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2000 n. 296, nonche' dell'art. 77-ter comma 19 del devreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Quest'ultimo articolo rubricato 'Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome' afferma: 'Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126'.

Le disposizioni in esame pertanto contrastano tutte, integralmente o parzialmente, come nel caso dell'art. 8, con le norme statali che non solo hanno imposto alle Regioni di non aumentare la pressione tributaria a carico dei contribuenti, ma anche di non istituire nuovi tributi, in quanto ogni variazione in aumento andrebbe a variare l'assetto della misura del tributo stesso aggravando la pressione fiscale esistente.

L'art. 6, inoltre, sembra essere confliggente anche con la 'ratio' della legge n. 157/1992 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'. Detta legge autorizza infatti le Regioni ad istituire soltanto una tassa di concessione (art. 23) per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio i cui proventi devono essere utilizzati per l'erogazione di un contributo in favore dei proprietari e/o conduttori di fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio, ai fini della gestione programmata della caccia.

Nessun onere ulteriore, oltre alla motivata istanza ai competenti organi amministrativi, e' invece posto a carico del proprietario che intende vietare sui propri fondi l'esercizio della attivita' venatoria.

L'istituzione della tassa in questione inoltre verrebbe a costituire anche un ingiustificato gravame al diritto di proprieta' ed una disparita' di trattamento dei proprietari terrieri dell'isola rispetto a quelli del rimanente territorio nazionale.

La particolare autonomia di cui gode la Regione siciliana ex art.

36 dello Statuto Speciale non puo' giustificare una deroga a quanto sopra esposto.

Infatti e' pur vero che la menzionata norma statutaria prevede che al fabbisogno finanziario della Regione si provvede a mezzo di tributi deliberati dalla medesima, ma e' necessario stabilire il tipo di competenza in ordine all'istituzione di nuovi tributi.

Codesta ecc.ma Corte ha affermato in proposito (ex plurimis sentenze n. 138 del 1999 e n. 367 del 2001) che la potesta' legislativa concorrente della Regione si esercita nei limiti del sistema tributario ed in ogni caso tenendo conto 'della esigenza fondamentale di unitarieta' del sistema tributario e di quella del coordinamento con la finanza dello Stato e degli enti locali affinche' non derivi turbamento ai rapporti tributari sul resto del territorio' (sentenza n. 1 del 1999).

Codesta ecc.ma Corte nella recente pronuncia n. 123 del 2010, ha altresi' affermato che: 'a) in forza del combinato disposto del secondo comma lett. e) del terzo comma e del quarto comma 117, nonche' dell'art. 119 Cost. , non e' ammissibile in materia tributaria una piena esplicazione di potesta' regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale (sentenze n. 102 del 2008 e n. 37 del 2004); b) di conseguenza, fino a quando l'indicata legge statale non sara' stata emanata, rimane precluso alle Regioni il potere di istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato e di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali (sentenze 102 del 2008, n. 75 e n. 2 del 2006, n. 397 e n. 335 del 2005, n. 37 del 2004)'.

Queste ultime affermazioni valgono specificamente per le disposizioni contenute nell'art. 8 con cui il legislatore siciliano approva con propria norma le tariffe relative all'esercizio delle attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione trasferite alla Regione, ai sensi del d.P.R. 17 dicembre 1953, n.1113 e successive modifiche ed integrazioni, invadendo la competenza propria dello Stato.

Considerato che le suddette tariffe, ai sensi dell'articolo 18 della legge 1º dicembre 1986 n. 870, sono definite con decreto interministeriale, non puo' ritenersi ammissibile una competenza legislativa della Regione nella materia 'de qua', atteso anche l'esplicita disposizione della norma di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti di cui all'art. 1, secondo comma del d.P.R.

n. 1113/1953 modificato dal decreto legislativo n. 296/2000 per il quale la Regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato 'ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato'.

Per quanto attiene all'art. 9, che introduce nuove voci alla tassa di concessioni governative regionali, si rileva che la stessa, disciplinata dal decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230, debba considerarsi tributo dello Stato poiche' istituita da una legge statale ancorche' il relativo gettito sia devoluto alla Regione stessa (sentenze Corte costituzionale n. 216 e n. 298 del 2009).

Cosi' come affermato da codesta Corte (ex plurimis sentenze n.

297 e 311 del 2003) trattandosi di tributo statale si deve ritenere preclusa la potesta' delle Regioni ed anche della Regione Siciliana (sentenza C.C. n. 442/2008) di modificare e/o integrare la normativa statale.

Si ritiene poi in contrasto con gli articoli 117; 119, secondo comma e 120 della Costituzione il settimo comma dell'art. 16.

Questo dispone che 'A decorrere dall'anno 2009 il concorso degli enti locali al contenimento della spesa per il personale, previsto dalla vigente normativa nazionale, viene calcolato includendo nella base di riferimento gli effetti prodotti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 e consolidati alla data del 31 dicembre 2008'.

La norma sostanzialmente consentirebbe, peraltro retroattivamente, una diversa definizione della base di calcolo per gli oneri del personale ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilita' interno, con presumibili effetti negativi per il bilancio dell'ente e conseguentemente sui saldi di finanza pubblica.

Sulla base degli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazione in legge 6 agosto 2008, n. 133, che, come sancito da codesta Corte con le sentenze n.36/2004, n. 35/2005 e n. 159/2008, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai fini della tutela dell'unita' economica della repubblica, la competenza delle Regioni a statuto speciale in materia di patto di stabilita' e' riconosciuta esclusivamente alle autonomie speciali che erogano le risorse per la finanza locale e non anche a quelle come la Sicilia, nei cui territori tuttora il Ministero dell'interno trasferisce le suddette risorse agli enti locali.

Gli enti locali siciliani, dal 1999 ad oggi, sono assoggettati alle regole generali dettate dalla legislazione nazionale, con conseguente monitoraggio e verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e per essi quindi non puo' essere consentita una diversa modalita' di computo degli oneri per il personale non preventivamente assentita dagli organi statali.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 257/2007, inoltre, nel pronunciarsi in analoga questione relativa ai criteri per il raggiungimento del patto di stabilita' interno della regione Sardegna, ha chiarito che ' deve ritenersi consentito alle regioni di porre limiti ulteriori alla spesa...

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