N. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 2009

IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 17613 del ruolo generale affari civili dell'anno 2008 alla pubblica udienza del 23 gennaio 2009 ha emesso la seguente ordinanza.

Con ricorso presentato in data 9 dicembre 2008 Reitano Antonino ha chiesto che fosse accertata l'intervenuta decadenza di Ardizzone Giovanni dalla carica di deputato della Regione Siciliana per sopravvenuta incompatibilita', causata dall'essere stato nominato vice sindaco del Comune di Messina.

Fra gli altri motivi il ricorrente ha proposto la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951, cosi' come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del deputato regionale che sia anche assessore di un comune (in questo caso, peraltro, di grandi dimensioni).

La questione viene prospettata in relazione agli artt. 3, 51, 97

Cost. perche' tale omissione:

1) introdurrebbe una disparita' di trattamento con la normativa nazionale, che prevede(va) tale incompatibilita', senza che vi siano le ragioni giustificative individuate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. specialmente sentenza n. 84 del 1994 e, piu' di recente in obiter, n. 288 del 2007);

2) non sarebbe conforme ai principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, secondo quanto stabilito dal novellato art. 122 Cost., e in particolare dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 165 del 2004;

3) costituirebbe un vulnus al buon andamento dell'organo assembleare, per via del conflitto di interessi ravvisabile nel deputato che sia contemporaneamente amministratore di uno dei grandi comuni della regione.

Rilevato che il resistente ritiene il dubbio di costituzionalita' manifestamente infondato, in quanto la legge regionale n. 22 del 2007 rispetta gli artt. 3 e 9 dello statuto della Regione Siciliana, essendo 'in armonia con la Costituzione ed i principi generali dell'ordinamento giuridico'. Afferma, inoltre, che la legge n. 165 del 2004 - che comunque non si applica alla Regione Siciliana, ma solo alle regioni a statuto ordinario - non impone la previsione dell'incompatibilita' indicata dal ricorrente.

Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951 e' rilevante per la decisione, perche' l'eventuale accoglimento della censura determinerebbe una diversa valutazione del ricorso introduttivo del giudizio e perche' tale risultato non e' raggiungibile con un'interpretazione...

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