LEGGE 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

Coming into Force20 Luglio 2004
Published date05 Luglio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/07/05/004G0189/CONSOLIDATED/20201231
Enactment Date02 Luglio 2004
Official Gazette PublicationGU n.155 del 05-07-2004
Capo I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Disposizioni generali)

  1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonche' dei consiglieri regionali.

Art 2.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilita)

  1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilita' per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilita', specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

  1. sussistenza delle cause di ineleggibilita' qualora le attivita' o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parita' di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

  2. inefficacia delle cause di ineleggibilita' qualora gli interessati cessino dalle attivita' o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilita', non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

  3. applicazione della disciplina delle incompatibilita' alle cause di ineleggibilita' sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

  4. attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilita' dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni e' comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

  5. eventuale differenziazione della disciplina dell' ineleggibilita' nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

  6. previsione della non immediata rieleggibilita' allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Art 3.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilita)

  1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilita', specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

  1. sussistenza di cause di incompatibilita', in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

  2. sussistenza di cause di incompatibilita', in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

  3. eventuale sussistenza di una causa di incompatibilita' tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

  4. in caso di previsione della causa di incompatibilita' per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

    1) previsione della incompatibilita' nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

    2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilita' esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

  5. attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilita' dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni e' comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

  6. eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilita' nei confronti del Presidente della Giunta...

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