Ordinanze Sospensive nº 500 da Emilia Romagna, Bologna, 03 Luglio 2009

Data di Resoluzione03 Luglio 2009
EmittenteEmilia Romagna - Bologna

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Calogero Piscitello, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

° del provvedimento della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna in data 16 dicembre 2008, con cui la medesima ha adottato la dichiarazione d'interesse particolarmente importante dell'immobile, denominato ex Cinema Olimpia, sito in Via Malmusi n.52 in Modena, segnato in catasto al F.144, part. 211, confinante con l'area pubblica della medesima Via Malmusi e con le particelle n.210, 212, 217, 219, 220 e 222, allibrate al catasto sempre al F.144;

° della nota prot. n. 8323 in data 29 maggio 2008, con cui la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha trasmesso alla suindicata Direzione Regionale la proposta per l'emanazione del provvedimento di vincolo;

° nonchè la nota prot. n. 14736 in data 1 ottobre 2008, con cui la stessa Soprintendenza ha reso noto sempre alla Direzione Regionale il parere di non fondatezza delle osservazioni presentate dalla proprietà, oltrechè la planimetria catastale e la relazione storico artistica, accluse al suindicato decreto di vincolo;.

Sul ricorso numero di registro generale 297 del 2009, proposto da:

Masterall Immobiliare Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bertolani, con domicilio eletto presso Giliana Binni Brugni in Bologna, via Farini 24;

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Emilia Romagna, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Province di Bologna Modena e Reggio Emilia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

Comune di Modena;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Emilia Romagna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici Province di Bologna Modena e Reggio Emilia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella...

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