Ordinanze Ordinaria nº 931 da C.G.A.R. Sicilia, 28 Novembre 2007
Data di Resoluzione | 28 Novembre 2007 |
Emittente | C.G.A.R. Sicilia |
Reg. ordinanze : 931/07
Reg. generale : 1275/2007
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in sede giurisdizionale
composto dai Signori: | Pres. Riccardo Virgilio |
Cons. Claudio Zucchelli Est. | |
Cons. Pietro Falcone | |
Cons. Antonino Corsaro | |
Cons. Filippo Salvia |
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 28 Novembre 2007
Visti gli artt.21 u.c., e 23 bis comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto l'appello proposto da:
SARACENO MICHELE |
rappresentato e difeso da: |
Avv. FRANCESCO CARUSO |
Avv. SALVATORE SANDRO CARUSO |
con domicilio eletto in Palermo |
VIA NUNZIO MORELLO N. 40 |
presso |
MASSIMILIANO MANGANO |
contro |
COMUNE DI CATANIA |
Rappresentato e difeso dall'avv. F. Gullotta; |
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
e ASSESSORATO REGIONALE TURISMO E TRASPORTI |
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato; |
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR SICILIA - CATANIA: Sezione II n. 1195/2007, resa tra le parti, concernente: OCCUPAZIONE D'URGENZA AREE - DETERMINAZIONE INDENNITÀ - ESPROPRIAZIONE ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di RIGETTO della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI CATANIA
PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI ED ALTRI
Udito il relatore Cons. Claudio Zucchelli e uditi, altresì, per la parte appellante l'avv. F. Caruso, l'avv. dello Stato Dell'Aira, l'avv. F. Gullotta;
Considerato che l'Amministrazione comunale si è costituita con atto del seguente tenore. "Considerato che in base al più recente orientamento della Corte di Cassazione, salvo attese modifiche dello stesso, anche in Sicilia la partecipazione in giudizio dei Comuni deve essere autorizzata dalla G.M.. Atteso che a giudizio della Amministrazione le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia attribuirebbero alla competenza del Sindaco la determina in ordine alla resistenza nei giudizi. Che in attesa dell'esito del ricorso pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, con il quale è stata riproposta dal Comune la questione concernente l'organo competente ad autorizzare la resistenza in giudizio, occorre provvedere in merito;"
Ritenuto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli articoli 35 e 36 della legge 8 giugno...
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