N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 giugno 2009

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Provincia in carica, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale:

a) dell'art. 3, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento del 28 marzo 2009, n. 2, pubblicata sul B.U.R. n.

14 del 30 marzo 2009, recante 'Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento', per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost.;

b) dell'art. 56, primo comma, della medesima legge provinciale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed

s), Cost., in virtu' della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella riunione del 21 maggio 2009.

F a t t o La Provincia autonoma di Trento ha emanato la legge provinciale del 28 marzo 2009, n. 2, recante 'Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento' (legge finanziaria di assestamento 2009), pubblicata sul B.U.R. del 30 marzo 2009, n. 14.

L'art. 3, comma 2, rubricato 'Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive', prevede che 'l'aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della 1.p. n. 11/2001, e' prorogata per il periodo di imposta in corso al primo gennaio dell'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43 della legge n. 244/2007, e delle relative proroghe previste con legge statale'.

L'art. 6, comma 2 della l.p. n. 11/2001, a sua volta, prevede l'applicazione dell'aliquota nella misura dello 0,9 per cento nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, piuttosto che nella misura dell'1,9 per cento cosi' come previsto dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997.

Pertanto, tale aliquota non solo viene ridotta di un punto percentuale rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento, ma viene prorogata anche per lo stesso periodo di imposta in corso al primo gennaio dell'anno 2011, ovvero all'anno successivo a quello fissato dall'art. 1, comma 43 della legge n.

244/2007, periodo d'imposta dal quale l'IRAP dovrebbe essere definitivamente attratta nelle competenze regionali.

Il primo comma dell'art. 56, recante 'Disposizioni in materia di tariffa di depurazione', dispone poi che 'la Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalita' per dare attuazione alle finalita' dell'art. 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, disciplinando anche le modalita' di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la provincia puo' procedere per i casi analoghi'.

In conformita' con la deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 maggio u.s., con il presente ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri promuove questione di legittimita' costituzionale delle predette disposizioni, in quanto eccedono le competenze legislative della Regione e si pongono in contrasto:

a) quanto all'art. 3, secondo comma, con gli artt. 117, secondo comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost.;

b) quanto all'art. 56, con l'art. 117, secondo comma, lett.

e) ed s), Cost., per le seguenti ragioni di D i r i t t o Per quanto concerne le disposizioni in tema di I.R.A.P. contenute nell'art. 3, comma 2, della legge in esame, occorre preliminarmente evidenziare che la Provincia non ha alcuna competenza statutaria (ne' esclusiva ne' integrativa) in materia tributaria, in guisa che la legittimita' costituzionale della norma deve essere valutata alla stregua delle regole sul riparto di funzioni legislative tra Stato e Regioni comunemente applicabili. Orbene, la riduzione di aliquota prevista dal citato art. 3, secondo comma, della legge provinciale in esame non e' conforme alla legislazione statale di riferimento, la quale consente alle regioni di variare in aumento o in diminuzione, entro il limite dello 0,92 per cento, soltanto la misura dell'aliquota ordinaria, e non gia' la misura...

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