N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2009

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 aprile 2008, rileva quanto segue.

P. M. ha agito nei confronti dell'INPS e del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita' e dell'indennita' di accompagnamento e la conseguente condanna dell'INPS all'erogazione di tali trattamenti.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha contestato il fondamento della pretesa, valorizzando in particolare il mancato possesso da parte della ricorrente della carta di soggiorno.

Nel corso del processo e' stata espletata c.t.u.

Nella specie, dalle risultanze documentali emerge il possesso dei requisiti amministrativi per accedere alle prestazioni richieste (quanto alla pensione di inabilita', la ricorrente, nata nel 1973, ha superato i 18 anni e non ha raggiunto i 65 anni; non e' titolare di alcun reddito; quanto all'indennita' di accompagnamento, non risulta ricoverata gratuitamente in istituto).

La consulenza tecnica d'ufficio ha poi accertato che la ricorrente, sin dalla data della domanda amministrativa, e' invalida con totale e permanente inabilita' lavorativa e con diritto alla concessione dell'indennita' di accompagnamento, dal momento che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

L'azione appare anche tempestiva, non essendo intervenuta la decadenza di cui al comma 3 dell'art. 42 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, essendo stato il ricorso giudiziario depositato il 30 luglio 2007, nei sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di reiezione della domanda amministrativa, recante la data del 14 febbraio 2007.

L'unico ostacolo che si frappone all'accoglimento della domanda e' rappresentato dall'art. 80, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale constatazione giustifica la rilevanza della questione che si va a sollevare.

L'art. 80, comma 19 cit. dispone: Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

L'art. 41, d.lgs. n. 286/1998, dal canto suo, dispone che gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fitti della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Il raccordo tra le due norme rende palese che la finalita' perseguita dal legislatore e' stata quella di innovare il quadro normativo previgente, riducendo la platea dei beneficiari delle prestazioni assistenziali e limitandola ai soli titolari di carta di soggiorno.

Alcuni giudici di merito (v. Trib. Verona 22 maggio 2006) hanno optato per un'interpretazione dell'art. 80, comma 19 cit., che ne restringe la portata alle sole prestazioni erogate nell'ambito di servizi...

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