Ordinanze Ordinaria nº 3159 da Liguria, 16 Giugno 2009
Data di Resoluzione | 16 Giugno 2009 |
Emittente | Liguria |
art. 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 3159/09
Registro Generale:3672/2009
composto dai Signori: | Pres. G.Paolo Cirillo |
Cons. Marzio Branca | |
Cons. Aldo Scola | |
Cons. Giancarlo Montedoro | |
Cons. Gabriele Carlotti Est. |
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2009 .
Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
SANTOPRETE LUCIANO |
BUCOSSI ALDO |
FERRARI MARIA |
DE MAIO PIERLUIGI |
AMOROSO CLAUDIO |
DI GIORGIO SETTIMIO |
TROIANO MARIO FIORE |
PERSIA ANNA RITA |
DI CRESCE FRANCESCO |
MAUGLIANI ANTONIO |
BALLANTI CLAUDIO |
CONDOMINIO DI VIA PETRIZZI N.36 |
PAOLETTI DANIELA |
rappresentato e difeso da: |
Avv. ANDREA MANZI |
Avv. LUIGI MANZI |
con domicilio eletto in Roma |
VIA CONFALONIERI 5 |
presso |
LUIGI ED ANDREA MANZI |
contro |
COMUNE DI ROMA |
rappresentato e difeso da: |
Avv. ANTONIO GRAZIOSI |
con domicilio in Roma |
VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 |
presso |
AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA |
CIRCOSCRIZIONE X - CINECITTA' DEL COMUNE DI ROMA |
non costituitosi; |
COMUNE DI ROMA-DIP. XII-POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI |
non costituitosi; |
e nei confronti di |
PAM COSTRUZIONI S.R.L. |
non costituitosi; |
per la riforma dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II n. 696/2009 , resa tra le parti, concernente PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO TRATTO STRADALE ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI ROMA |
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e uditi , altresì, per le parti gli Avv.ti L.Manzi ed A.Graziosi;
Considerato che le strade oggetto degli interventi contestati sono private, ma aperte al pubblico transito;
che, nella fattispecie, le scelte comunali in materia di viabilità locale non si rivelano manifestamente illogiche;
che, in ogni caso, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi coinvolti nella vicenda, appare prevalente quello pubblico alla "civilizzazione" delle infrastrutture stradali;
P.Q.M.
Respinge l'appello (Ricorso numero: 3672/2009 ).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata...
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