Ordinanze Ordinaria nº 3124 da Liguria, 16 Giugno 2009
Data di Resoluzione | 16 Giugno 2009 |
Emittente | Liguria |
n.r.g. 3399/09
Reg.Ord. 3124/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
composto dai Signori: | Pres. G.Paolo Cirillo |
Cons. Marzio Branca | |
Cons. Aldo Scola | |
Cons. Giancarlo Montedoro | |
Cons. Nicola Russo Est. |
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2009 .
Visti gli art.33, commi terzo e quarto, e l'art.23 bis commi terzo e ottavo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto l'appello proposto da:
LISTA VINCENZO |
rappresentato e difeso da: |
Avv. GAETANO MONTEFUSCO |
con domicilio eletto in Roma |
VIA VIRGILIO 38 |
presso |
LUCREZIA RANIERI |
contro |
COMUNE DI QUARTO |
rappresentato e difeso da: |
Avv. CLARA IMPROTA |
Avv. ENRICO SOPRANO |
con domicilio eletto in Roma |
VIA DEGLI AVIGNONESI, 5 |
presso |
ENRICO SOPRANO |
e nei confronti di |
CECERE GIULIO |
non costituitosi; |
per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI :SEZIONE V n. 401/2009 , resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE COMPETENZE SETTORE AMBIENTE ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di inammissibilità presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI QUARTO |
Udito il relatore Cons. Nicola Russo e uditi, altresì, per le parti gli avvocati G. Montefusco e C. Improta;
Considerato che, ad un sommario esame, non appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sugli atti incidenti sul contenuto dell'incarico del ricorrente, atti su cui si è già pronunciato il tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c.;
P.Q.M.
respinge l'istanza cautelare (RIC. N. 3399/2009)
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA