Ordinanze Ordinaria nº 3110 da Liguria, 16 Giugno 2009

Data di Resoluzione16 Giugno 2009
EmittenteLiguria

art. 21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 3110/09

Registro Generale:3818/2009

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. G.Paolo Cirillo
Cons. Marzio Branca
Cons. Aldo Scola
Cons. Giancarlo Montedoro Est.
Cons. Nicola Russo

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2009 .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

FONDAZIONE PINAZZI CARACCIOLO
rappresentato e difeso da:
Avv. MARCO CUNIBERTI
Avv. PAOLO PANARITI
Avv. VITTORIO ANGIOLINI
con domicilio eletto in Roma
VIA CELIMONTANA, 38
presso
PAOLO PANARITI
contro
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
rappresentato e difeso da:
Avv. ROSARIA RUSSO VALENTINI
con domicilio eletto in Roma
C.SO VITTORIO EMANUELE II 284
presso
ROSARIA RUSSO VALENTINI
COMUNE DI PIACENZA
non costituitosi;
PROVINCIA DI PIACENZA
non costituitosi;

per la riforma dell'ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA n. 32/2009 , resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO DI UNA FONDAZIONE ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi , altresì, per le parti gli avv.ti V.Angiolini, M.Cuniberti, P.Panariti e R.Russo Valentini;

Ritenuto che, nelle more della decisione del ricorso, appare necessario, per evitare un danno grave ed irreparabile, sospendere le attività commissariali sostitutive in corso ( i cui atti sono stati impugnati con motivi aggiunti in primo grado) per mantenere l'integrità della "res iudicanda";

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3818/2009 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei limiti indicati in motivazione;

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 16 Giugno 2009

L'ESTENSORE...

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