Ordinanze Ordinaria nº 3110 da Liguria, 16 Giugno 2009
Data di Resoluzione | 16 Giugno 2009 |
Emittente | Liguria |
art. 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 3110/09
Registro Generale:3818/2009
composto dai Signori: | Pres. G.Paolo Cirillo |
Cons. Marzio Branca | |
Cons. Aldo Scola | |
Cons. Giancarlo Montedoro Est. | |
Cons. Nicola Russo |
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2009 .
Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
FONDAZIONE PINAZZI CARACCIOLO |
rappresentato e difeso da: |
Avv. MARCO CUNIBERTI |
Avv. PAOLO PANARITI |
Avv. VITTORIO ANGIOLINI |
con domicilio eletto in Roma |
VIA CELIMONTANA, 38 |
presso |
PAOLO PANARITI |
contro |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA |
rappresentato e difeso da: |
Avv. ROSARIA RUSSO VALENTINI |
con domicilio eletto in Roma |
C.SO VITTORIO EMANUELE II 284 |
presso |
ROSARIA RUSSO VALENTINI |
COMUNE DI PIACENZA |
non costituitosi; |
PROVINCIA DI PIACENZA |
non costituitosi; |
per la riforma dell'ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA n. 32/2009 , resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO DI UNA FONDAZIONE ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
REGIONE EMILIA-ROMAGNA |
Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi , altresì, per le parti gli avv.ti V.Angiolini, M.Cuniberti, P.Panariti e R.Russo Valentini;
Ritenuto che, nelle more della decisione del ricorso, appare necessario, per evitare un danno grave ed irreparabile, sospendere le attività commissariali sostitutive in corso ( i cui atti sono stati impugnati con motivi aggiunti in primo grado) per mantenere l'integrità della "res iudicanda";
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3818/2009 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei limiti indicati in motivazione;
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 16 Giugno 2009
L'ESTENSORE...
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