Ordinanze Ordinaria nº 3109 da Liguria, 16 Giugno 2009

Data di Resoluzione16 Giugno 2009
EmittenteLiguria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 3109/09

Registro Generale:4097/2009

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Giovanni Ruoppolo
Cons. Rosanna De Nictolis Est.
Cons. Domenico Cafini
Cons. Roberto Chieppa
Cons. Roberto Garofoli

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2009 .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

RAI WAY S.P.A.
rappresentato e difeso dall' Avv. GIUSEPPE DE VERGOTTINI
con domicilio eletto in Roma VIA A. BERTOLONI N.44 presso GIUSEPPE DE VERGOTTINI
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI e MIN. SVIL. ECON. - COMUNICAZIONI - ISPETTORATO TERR.LE LAZIO
rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO
e nei confronti di
GTV AUDIOVISIVI S.R.L.
non costituitosi;
ASSOCIAZIONE ITS - INDIPENDENT TELEVISION STATION
rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO BIELLI
con domicilio eletto in Roma VIA CORSICA, 6 presso MARCO BIELLI

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n. 1965/2009 , resa tra le parti, concernente CESSAZIONE EMISSIONI TELEVISIVE ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

ASSOCIAZIONE ITS - INDIPENDENT TELEVISION STATION, MIN. SVIL. ECON. - COMUNICAZIONI - ISPETTORATO TERR.LE LAZIO, MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO - COMUNICAZIONI

Udito il relatore Cons. Rosanna De Nictolis e uditi, altresì, per le parti l'avv.to De Vergottini e l'avv.to Bielli.

Ritenuto che il ricorso, ad un sommario esame, non è assistito da fumus boni juris, considerato:

  1. che sussiste l'interferenza;

  2. che il provvedimento è stato correttamente portato a conoscenza di RAYWAY s.p.a.

P.Q.M.

Respinge l'appello con riserva di liquidazione, in sede di merito, delle spese della presente fase cautelare.(Ricorso numero: 4097/2009 ).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria...

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