LEGGE REGIONALE 6 novembre 2008, n. 15 - Disciplina per l'attivita' di agriturismo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 45 bis del 10 novembre 2008

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina, promuove e sostiene le attivita' agrituristiche al fine di favorire:

  1. lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;

  2. la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali per contrastare l'esodo;

  3. la creazione di nuove opportunita' occupazionali con attenzione alle donne e ai giovani;

  4. il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio rurale, naturale ed edilizio;

  5. la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;

  6. la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, caratteristici e tradizionali del mondo rurale;

  7. il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del mondo rurale;

  8. la promozione e lo sviluppo dei rapporti tra la citta' e la campagna;

  9. la funzione educativa e didattica dell'attivita' agricola;

  10. la costituzione di aziende agrituristiche-venatorie, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8.

    1. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione:

  11. stabilisce i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attivita' agrituristica;

  12. favorisce e sostiene la promozione dell'offerta agrituristica;

  13. sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agrituristici;

  14. vieta, nei pressi degli agriturismi e comunque nei territori facenti parte dei parchi naturali, l'insediamento di attivita' potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio.

    Art. 2.

    Definizione dell'attivita' di agriturismo 1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e di ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1, commi 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all'attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.

    1. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica i soggetti di cui all'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

    2. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:

  15. dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

  16. somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonche' da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT,

    DOC e DOCG;

  17. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;

  18. organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attivita' ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonche' attivita' escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi beni.

    1. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

    Art. 3.

    Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero 1. Possono essere utilizzati per svolgere le attivita' previste dalla presente legge:

  19. i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonche' gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari alla conduzione dello stesso fondo;

  20. i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove e' situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralita';

  21. le superfici aziendali da destinare ad attivita' ricreative, sportive e di accoglienza.

    1. La eventuale ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 e' eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonche' delle caratteristiche ambientali delle zone interessate mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona.

    2. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo svolgimento di attivita' agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536.

    Art. 4.

    Funzioni e compiti amministrativi della Regione 1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

  22. l'adozione del regolamento previsto dall'art. 19, comma 1;

  23. l'adozione di direttive e l'esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni conferite alle Province e ai Comuni, di cui agli articoli 5 e 6;

  24. la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo, di cui all'art. 17;

  25. i criteri e le modalita' per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

  26. le attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione;

  27. l'istituzione dell'archivio regionale.

    Art. 5.

    Funzioni e compiti amministrativi delle Province 1. Sono attribuiti alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

  28. la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, compreso il controllo sul possesso dei requisiti inerenti la classificazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d);

  29. l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n.

    96/2006, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalita', della varieta' dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza;

  30. l'individuazione del fabbisogno di formazione per gli imprenditori agrituristici e per gli addetti allo svolgimento delle attivita' agrituristiche;

  31. l'aggiornamento delle tabelle di cui all'art. 10, comma 5, della presente legge.

    Art. 6.

    Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni 1. Sono attribuiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

  32. le attivita' relative alle dichiarazione di inizio di attivita';

  33. l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 12.

    Art. 7.

    Esercizio dell'attivita' agrituristica 1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attivita' di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la struttura agrituristica la dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono allegati:

  34. la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull'azienda agricola e sulle attivita'...

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