IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n 662;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e di modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 dicembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali
All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:
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il comma 1 e' cosi' sostituito:
"Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni gia' censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita', si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.";
il comma 2 e' soppresso;
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il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, e' consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalita' previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio...