Sentenza nº 235 da Constitutional Court (Italy), 19 Novembre 2015

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione19 Novembre 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 235

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito della nota del Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna n. 3660 del 10 luglio 2013, di trasmissione della deliberazione n. 249 del 2013; della nota del Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna n. 5190 del 9 luglio 2014; degli atti di contestazione di responsabilità e invito a dedurre della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna del 5 giugno 2014 e date successive; nonché degli atti di citazione della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna del 3 dicembre 2014 e date successive, conflitti promossi dalla Regione Emilia-Romagna con ricorsi rispettivamente notificati il 1° agosto 2014 e il 27 febbraio 2015, depositati in cancelleria il 13 agosto 2014 e il 9 marzo 2015, ed iscritti al n. 8 del registro conflitti tra enti 2014 e al n. 1 del registro conflitti tra enti 2015.

Visti gli atti di costituzione della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Luigi Manzi e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, il Procuratore regionale Salvatore Pilato per la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna e l’Avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato in data 1° agosto 2014, depositato il successivo 13 agosto ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra enti 2014 (d’ora innanzi il “primo ricorso”), ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione: 1) alla nota del Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna n. 3660 del 10 luglio 2013, di trasmissione alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna della deliberazione n. 249 del 2013, di accertamento dell’irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari per l’anno 2012; 2) a quattordici atti di contestazione di responsabilità e invito a dedurre, del 5 giugno e date successive, inviati dalla Procura regionale della Corte dei conti ai Presidenti dei gruppi consiliari e ad alcuni consiglieri regionali; 3) alla nota del Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna n. 5190 del 9 luglio 2014, inviata al Presidente del Consiglio regionale e recante un invito al recupero di somme irregolarmente spese.

    Secondo la ricorrente tali atti sarebbero lesivi «dell’autonomia e delle prerogative costituzionali dell’Assemblea legislativa, quali garantite dal complesso delle regole e dei principi» di cui agli artt. 100, secondo comma, 103, secondo comma, 114, secondo comma, 117 e 123 della Costituzione, «e, per quanto riguarda specificamente il Consiglio regionale» agli artt. 121, primo e secondo comma, e 122, quarto comma, Cost.

    Con altro ricorso notificato in data 27 febbraio 2015, depositato il successivo 9 marzo ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2015 (d’ora innanzi il “secondo ricorso”), la Regione Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione a tredici atti di citazione, del 3 dicembre 2014 e date successive, emessi dalla Procura regionale nei confronti dei capigruppo e di alcuni consiglieri regionali.

    Anche questi atti sarebbero lesivi della sua autonomia istituzionale, dell’autonomia organizzativa e contabile del Consiglio regionale, e dell’immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni.

    1.1.− Premette in punto di fatto la ricorrente che con la sentenza n. 130 del 2014 la Corte costituzionale ha annullato le deliberazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna relative ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali per l’esercizio finanziario 2012, ritenendo che il potere di controllo previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, potesse essere esercitato solo a partire dal 2013, sulla base delle linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013 ed entrato in vigore il 17 febbraio seguente.

    Ciò nonostante, sulla base della trasmissione, ad opera del Presidente della sezione regionale di controllo, della deliberazione n. 249 del 10 luglio 2013, recante la dichiarazione di irregolarità dei rendiconti dei gruppi e gli elenchi delle spese ingiustificate, il Procuratore regionale aveva adottato gli impugnati atti di contestazione di responsabilità.

    Con la successiva nota n. 5190 del 9 luglio 2014 lo stesso Procuratore aveva informato il Presidente del Consiglio regionale di alcune irregolarità contabili riscontrate con riferimento alla posizione di tre consiglieri, invitandolo, in considerazione dell’esiguità degli importi e della conseguente diseconomicità di ogni iniziativa processuale, «al recupero amministrativo delle somme risultate irregolari per difetto di inerenza al mandato istituzionale».

    In date 3 dicembre 2014 e successive, infine, la Procura regionale aveva emesso tredici atti di citazione nei confronti dei capigruppo e di alcuni consiglieri, atti che la ricorrente afferma di essere stata costretta a impugnare con il secondo ricorso per evitare che la sua inerzia fosse valutata come manifestazione di acquiescenza.

    1.2.− Prima di passare all’illustrazione delle singole censure, la ricorrente premette alcune considerazioni sull’ammissibilità del conflitto proposto in relazione agli inviti a dedurre e alla nota del Procuratore regionale del 9 luglio 2014, «atti connessi all’esercizio della funzione giurisdizionale».

    La Regione Emilia-Romagna deduce di non contestare l’astratta esistenza in capo alla Corte dei conti della giurisdizione sulle spese dei Consigli regionali e dei loro gruppi, né di lamentare il cattivo uso della funzione giurisdizionale. Essa, invece, sostiene «di essere legittimata a ricorrere in difesa delle proprie attribuzioni, lese da atti della Procura regionale, che sotto diversi profili eccedono dalle sue competenze istituzionali e costituiscono anche disapplicazione della legge regionale n. 32/1997, recante la disciplina sul finanziamento e sulla rendicontazione dei Gruppi consiliari vigente all’epoca della redazione dei rendiconti […] relativi all’esercizio 2012».

    Prosegue la ricorrente affermando di essere consapevole che, in passato, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione relativo ad alcuni inviti a dedurre, ritenendoli atti non invasivi. Nel caso di specie, tuttavia, il conflitto sarebbe ammissibile perché gli odierni inviti sarebbero nient’altro che una «prosecuzione ed attualizzazione dell’illegittima azione di controllo» tradottasi nelle deliberazioni annullate dalla Corte costituzionale.

    1.3.− Ciò premesso, con il primo motivo del primo ricorso la ricorrente lamenta l’illegittimità della nota del Presidente della sezione regionale di controllo n. 3660 del 10 luglio 2013, poiché essa, nel trasmettere la deliberazione di irregolarità delle spese dei gruppi consiliari, avrebbe realizzato una indebita interferenza tra le due fondamentali funzioni della Corte dei conti, e cioè quelle di controllo e giurisdizionale.

    Secondo la Regione Emilia-Romagna, fermo restando il dovere di segnalare eventuali gravi trasgressioni di cui risulti documentata notizia, non potrebbero «la funzione e l’attività di controllo riversarsi direttamente e integralmente nella funzione inquirente, al fine di tramutarne l’esito nell’esercizio dell’azione contabile di responsabilità».

    L’illegittimità della nota di trasmissione sarebbe nel caso specifico ancora più evidente, essendosi il controllo svolto contra legem, da un lato, perché avrebbe investito i rendiconti relativi all’esercizio 2012 in assenza di copertura legislativa, e, dall’altro, perché avrebbe sindacato il merito delle scelte di spesa dei gruppi.

    1.4.− Con un secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, la ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti di contestazione di responsabilità e invito a dedurre e dei susseguenti atti di citazione, dal momento che essi sarebbero l’automatica trasposizione in sede giurisdizionale della delibera di controllo illegittimamente assunta e delle schede allegate.

    Ciò sarebbe evidente dallo stesso esame della loro struttura, identica in tutti i punti e differente solo a metà del quinto, ove in poche righe sarebbe genericamente spiegata la singola imputazione. Anche la formula contenente lipotesi di responsabilità sarebbe identica in tutti gli atti impugnati e riguarderebbe la «effettuazione di spese manifestamente non inerenti allattività istituzionale e al funzionamento del gruppo stesso», laddove la non inerenza sarebbe ritenuta sulla base di uneclatante...

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