N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2008

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha pronunciato in data 20 ottobre 2008 la seguente ordinanza nelle cause riunite, iscritte in data 11 settembre 2008 ai nn. 473 e 474/08 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008 aventi ad oggetto ricorso dd. 31 luglio 2008 avverso cartelle esattoriali di pagamento e vertente tra Maffei Olga + 1 res. a Strembo (Trento), ricorrenti;

Contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Tione di Trento,

Equitalia Trentino-Alto Adige - Suedtirol S.p.A., resistenti.

F a t t o e d i r i t t o Con separati ricorsi (R.G.R. 473 e 474/08) dd. 31 luglio 2008

Maffei Olga e Iva proponevano ricorso, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Tione di Trento e di Equitalia Nomos S.p.A., contro il ruolo e le cartelle di pagamento n. 112 2008 0005458565 e 112 2008

0005458565/001 per l'importo di € 4.057,72, aventi ad oggetto l'imposta di trasferimento conseguente ad aumento valore operato dall'ufficio circa la compravendita di un terreno in zona residenziale.

L'aumento valore trovava giustificazione in avviso di rettifica e liquidazione non opposto dalle ricorrenti. Il solo acquirente aveva impugnato l'avviso di rettifica deciso separatamente.

Le ricorrenti hanno dedotto una serie di vizi comportanti l'illegittimita' dell'atto impugnato (le cartelle esattoriali) tra i quali la loro illegittimita' per violazione dei disposti dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservando come l'art. 7 della legge 27 agosto 1990, numero 241, impongono ad ogni organo della pubblica amministrazione di indicare in tutti gli atti sia l'ufficio competente per le istanze di riesame proposte dai destinatari degli atti sia il nominativo del responsabile del procedimento all'esito del quale tale atto sia stato emanato.

Nelle cartelle di pagamento opposte, notificate in data 3 giugno 2008, mancava l'indicazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo, indicazione ritenuta necessaria, a pena di nullita', dall'art. 36, comma 4-ter del d.l. n. 248/2007 ma solo per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

E non esistendo elementi, nelle cartelle di pagamento, della data di consegna del ruolo all'agente della riscossione, che consentano di escludere che si possa ravvisare l'ipotesi della consegna dopo il 30 giugno 2008, la nullita' della cartella medesima sarebbe conseguita per disposto di legge.

Deducevano, comunque, le ricorrenti, ove la consegna dei ruoli fosse emersa siccome anteriore al 1° giugno 2008 (dato evidenziato dall'ufficio nelle sue controdeduzioni), l'incostituzionalita' per violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione, del periodo dell'art. 36, comma 4-ter del d.l. n. 248/2007 in cui dispone che 'la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse'.

Considerato che l'indicazione del responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma della Costituzione, il riferimento temporale stabilito dall'art. 36, comma 4-ter risulterebbe palesemente illegittimo.

Il discrimine temporale fissato, inoltre, riserverebbe un trattamento diverso a situazioni oggettivamente uguali tranne che per la data di consegna dei ruoli all'agente della riscossione (elemento sul quale il contribuente non ha e non aveva nessun modo d'incidere), tutto cio' in violazione del principio fondamentale dell'eguaglianza tra i cittadini fissato dall'art. 3 della Costituzione.

Orbene, l'eccepita violazione delle norme costituzionali soprariferite - non seguita da istanza di rimessione al Giudice delle leggi ma da richiesta tout court di annullamento del ruolo - ritiene il Collegio che sia rilevante e non manifestamente infondata disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Con la presente ordinanza viene proposta la richiesta del vaglio di compatibilita' costituzionale della norma (art. 36, comma 4-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, inserito dalla legge di conversione del 28 febbraio 2008, n. 31) che, con l'obiettivo di sanare le posizioni pregresse, ha sancito la nullita' delle cartelle 'mute' per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008 e la legittimita' di quelle - sempre che prive dell'indicazione dei responsabili dei procedimenti - relativa ai ruoli consegnati prima di tale data.

Relativamente alla rilevanza si osserva come la stessa sia di palmare evidenza in quanto allo stato della legislazione vigente, discenderebbe il rigetto del presente ricorso.

Gli elementi indefettibili della cartella esattoriale: art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000).

Appare necessario partire dal dato normativo, ed in particolare dall'art. 7, comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000), che dispone quanto segue:

'Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

  1. l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

  2. l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

  3. le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.' La norma de qua prescrive, tra gli altri, quale requisito tassativo, l'indicazione del responsabile del procedimento, bene inteso che tassativamente significhi a pena di nullita'.

    Infatti, occorre rammentare che il termine 'nullita' non deve necessariamente comparire nel lessico normativo, potendo lo stesso desumersi per tabulas, tenuto conto dello scopo che persegue e la funzione che adempie (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio sotto il controllo del giudice), come piu' volte affermato dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 2787/2006, n.

    138/2004 e n. 1771/2004.

    La Corte di cassazione - Sezione tributaria, con le suddette sentenze, ha statuito, per esempio, la natura perentoria di un termine, ancorche' in assenza di espressa previsione legislativa.

    Infatti, sebbene l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si puo' da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorieta' del termine 'perche' nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato' (Cass., sent. n. 1771/2004).

    La norma statutaria in commento, tuttavia, e' rimasta lungamente inascoltata, almeno fino alla pronuncia della Corte costituzionale n.

    377 del 2007, che ha provocato a dir poco un 'terremoto' intorno alla questione.

    In sostanza, la Consulta ha rivendicato la forza cogente e la valenza giuridica propria dello Statuto dei diritti del contribuente, ed in particolar modo dell'art. 7, comma 2, lett. a), statuendo che:

    'l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost. (si veda l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa').

    La valenza dello Statuto dei diritti del contribuente.

    Nella vicenda sulle cartelle mute, cio' che lascia piu' perplessi non e' tanto la tesi propugnata dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia S.p.A., finalizzata chiaramente e, comprensibilmente, a preservare il gettito erariale, quanto invece l'assoluta pacatezza con cui alcuna giurisprudenza di merito (e si vedra' anche il Legislatore del 2008), ha ignorato la valenza giuridica dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.

    E' necessario, infatti, ricordare come in ordine al valore ed alla portata dei principi espressi nello Statuto dei diritti del contribuente, la giurisprudenza della Cassazione abbia precisato che il contenuto di tali norme, richiamando in materia tributaria i principi costituzionali, debba ritenersi immanente nell'ordinamento giuridico, anche prima della sua entrata in vigore, vincolando l'interprete al canone ermeneutico dell'interpretazione adeguatrice alla Costituzione, che si sostanzia nel preferire l'interpretazione della legge piu' conforme alla Costituzione (ex multis: Cassazione, sentenze...

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