N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 maggio 2009

Ricorso dei sig.ri prof. Giovanni Guzzetta, codice fiscale GZZGNN66E16F158V, prof. Mariotto Giovanni Battista Segni, codice fiscale SGNMTT39E16I452V, e dott. Natale Maria Alfonso D'Amico, codice fiscale DMCNLM55501F537R, nella loro qualita' di promotori e presentatori delle tre richieste di referendum popolari indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 mediante decreti del Presidente della Repubblica del 30 aprile 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.

99 del 30 aprile 2009, rappresentati e difesi, in forza di procura a margine del presente atto dal prof. avv. Francesco Saverio Marini, presso il cui studio, sito in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48, eleggono domicilio;

Contro la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Palazzo San Macuto, via del Seminario, n. 76 - 00187 Roma, per la dichiarazione che non spettava alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare le disposizioni contenute negli artt. 5, commi quarto e settimo, e 7, commi primo e terzo, della delibera della medesima Commissione adottata nella seduta del 14 maggio 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2009, recante 'Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari [...] indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009', e per il conseguente annullamento in parte qua degli artt. 5, commi quarto e settimo, e 7, commi primo e terzo, della delibera medesima; annullamento giustificato dalla violazione, ad opera delle disposizioni impugnate, di norme e principi costituzionali, attuati da norme legislative e posti a tutela del pluralismo dell'informazione e della comunicazione politica radiotelevisiva. Con particolare riferimento alla violazione dei principi stabiliti dagli artt. 21, 48 e 75 Cost., e delle relative norme attuative risultanti dal combinato-disposto degli artt. 52, secondo comma, legge n. 325/1970 e 4, secondo comma, lett.

d), legge n. 28/2000.

F a t t o 1. - Nella riunione del 14 maggio 2009 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha adottato la Deliberazione recante 'Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alla campagna per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009'. La deliberazione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2009 e, ai sensi di quanto da essa stessa stabilito, la relativa disciplina e' entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione medesima.

  1. - L'art. 3, primo comma, della Deliberazione individua, anzitutto, i soggetti che 'possono prendere parte' 'alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum', indicando: a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario; b) i soggetti politici che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo; c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto.

  2. - Stabilito cio', l'art. 5, comma quarto, della deliberazione, riguardo alla disciplina del ciclo di 'Tribune referendarie' da trasmettersi in rete nazionale dalla RAI, stabilisce che 'qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte piu' di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono 1'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore'. Il comma settimo dello stesso articolo, inoltre, estende la norma del comma quarto alle 'ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI'.

  3. - Dal canto suo, l'art. 7, primo comma, prevede che 'nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri [...] della parita' di trattamento fra i diversi soggetti politici'. Il terzo comma dello stesso articolo, inoltre, nell'imporre alla RAI di assicurare la presenza degli argomenti oggetto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT