LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2008, n. 34 - Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', della sicurezza e regolarita' del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - parte I e II n. 52 del 24 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto 1. La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria, statale e dello statuto regionale adotta nuove norme in materia di promozione dell'occupazione, di qualita', della sicurezza e regolarita' del lavoro, nonche' di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

Art. 2.

Principi 1. La Regione, nel rispetto dei principi di semplificazione, delegificazione, sussidiarieta', concertazione, adeguatezza, partecipazione, leale collaborazione, pari opportunita' e centralita' della persona:

  1. valorizza il ruolo degli enti locali attribuendo le funzioni amministrative ai livelli istituzionali piu' adeguati al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;

  2. riconosce l'importanza del metodo della concertazione con le parti sociali al fine di promuovere l'occupazione, migliorare la qualita', la regolarita' e la sicurezza del lavoro nelle sue diverse forme e di attuare il principio delle pari opportunita' nell'accesso e nella permanenza al lavoro; nello sviluppo professionale e di carriera. Riconosce, altresi', l'importanza del ruolo svolto dagli enti bilaterali per la regolazione del mercato del lavoro;

  3. assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone svantaggiate, in particolare delle persone disabili, quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte, attraverso il confronto con le associazioni comparativamente piu' rappresentative costituite a livello regionale.

    1. La Regione esercita le proprie competenze in materia di qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

    2. I provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati previa concertazione con le parti sociali comparativamente piu' rappresentative a livello regionale.

    Art. 3.

    Finalita' 1. Le politiche regionali in materia di promozione, qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro, sono volte a:

  4. promuovere la piena occupazione, anche sostenendo l'autoimpiego in forma singola o associata tramite lo sviluppo della imprenditorialita' e la valorizzazione della professionalita' delle persone, una migliore qualita', regolarita' e sicurezza del lavoro;

  5. promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, anche attraverso misure di sostegno ai datori di lavoro privati, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e rafforzando la coesione sociale al fine di migliorare la qualita' della vita delle persone;

  6. consentire a tutti l'accesso al mercato del lavoro e ad un'occupazione stabile e qualificata e sostenere l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, promuovendo l'occupabilita', l'adattabilita', 1'imprenditorialita' e le pari opportunita' delle persone indipendentemente dal genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, anche agevolando le imprese nei loro programmi di sviluppo;

  7. migliorare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, promuovendo la qualita' dei servizi per l'impiego, mediante la professionalizzazione degli operatori e la semplificazione delle procedure amministrative e favorendo l'interazione tra operatori pubblici e privati accreditati attraverso la creazione ed il governo della rete dei servizi regionali e locali del lavoro;

  8. favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e di cura, promuovendo la realizzazione di strutture educative, accessibili e sostenibili, per l'infanzia e di accoglienza delle altre persone a carico;

  9. favorire condizioni di lavoro propizie all'invecchiamento attivo delle persone;

  10. promuovere la qualificazione e la riqualificazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, alle dipendenze degli organismi di diritto pubblico da queste posseduti o partecipati, nonche' del lavoro svolto in seguito a contratti pubblici aggiudicati dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali;

  11. integrare le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale, nonche' dell'istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico sociale;

  12. favorire la crescita professionale e culturale delle persone durante la vita lavorativa e realizzare un sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite;

  13. intervenire nelle situazioni di crisi aziendali, settoriali e territoriali, con misure di anticipazione e con programmi di ricollocazione al fine di contenere le ricadute sociali negative e contribuire alla salvaguardia del patrimonio produttivo;

  14. promuovere la responsabilita' sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualita' del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitivita' del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale;

  15. promuovere le iniziative volte a contrastare ogni attivita' imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con lo sfruttamento del lavoro minorile, favorendo l'inclusione dei minori nel sistema formativo;

  16. promuovere ogni iniziativa volta alla sicurezza e alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sui luoghi di lavoro;

  17. promuovere iniziative volte a contrastare ogni attivita' imprenditoriale direttamente o indirettamente collegata con l'inquinamento ambientale, con la messa in pericolo delle condizioni di salute dei lavoratori direttamente o indirettamente coinvolti e delle popolazioni che vivono nelle aree interessate dagli effetti dell'attivita' produttiva;

  18. favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso apposite misure di politica attiva del lavoro, formazione professionale e campagne informative;

  19. contribuire a realizzare un equilibrato ed armonico sviluppo della societa', favorendo la coesione e l'integrazione sociale con specifiche misure rivolte soprattutto ai cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea.

    Art. 4.

    Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonche' quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro regionale ed in particolare:

  20. approva il programma triennale per le politiche attive del lavoro ed il programma pluriennale dei fondi strutturali europei, raccordandoli tra loro e garantendo il necessario coordinamento con le politiche relative alle diverse materie collegate. Approva, altresi', i conseguenti atti di indirizzo;

  21. definisce gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione dei risultati raggiunti dai servizi al lavoro;

  22. adotta il quadro regionale delle competenze degli operatori pubblici competenti in materia di politiche del lavoro e dei soggetti privati che svolgono attivita' nel mercato del lavoro piemontese;

  23. realizza e sostiene la rete regionale dei servizi al lavoro attraverso l'interazione tra i centri per l'impiego delle province e gli operatori pubblici e privati accreditati;

  24. definisce i bacini territoriali per l'istituzione dei centri per l'impiego, con utenza non inferiore a centomila abitanti, fatte salve motivate esigenze socio economico-territoriali;

  25. disciplina le procedure ed individua i criteri di autorizzazione degli operatori pubblici e privati all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nell'ambito del territorio regionale, nonche' l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche;

  26. realizza, sviluppa, e potenzia il sistema informativo regionale per il lavoro;

  27. realizza e gestisce il nodo regionale della borsa nazionale continua del lavoro;

  28. definisce i criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni e i tempi di attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.

    16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

  29. svolge l'esame congiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.

    59);

  30. esprime motivato parere nell'ambito delle procedure relative ai processi gestionali delle eccedenze di personale temporanee e strutturali ai sensi del decreto legislativo n. 469/1997;

  31. promuove iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario dei soggetti individuati dall'art. 29 per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilita' finalizzate all'incremento dell'occupabilita' per l'inserimento nel mercato del lavoro;

  32. favorisce l'inserimento lavorativo ed il mantenimento del posto di lavoro dei soggetti destinatari individuati dall'art. 29, nonche' incentiva la creazione di nuovi posti di lavoro per i medesimi soggetti mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;

  33. iniziative locali per l'occupazione finalizzate all'erogazione di servizi di informazione sui programmi di intervento, predisposti dagli organi competenti, volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti individuati dalla presente legge, nonche' a favorire la progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo...

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