N. 158 ORDINANZA 6 - 19 maggio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nel procedimento vertente tra il Ministero della Giustizia ed altri e G. C., con ordinanza del 7 ottobre 2008, iscritta al n. 432 del registro ordinanze del 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 103, 111, secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, a norma del quale 'conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela';

che il Collegio rimettente espone che dinanzi a esso pende il ricorso in appello contro la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Catania, sez. IV, ha accolto il ricorso presentato da un candidato che non era stato ammesso alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, per l'insufficiente punteggio riportato nelle prove scritte;

che l'appellato, il quale - a seguito della sentenza impugnata - ha superato le prove orali e si e' iscritto all'Albo degli avvocati, eccepisce l'improcedibilita' dell'appello, facendo riferimento tra l'altro alla disposizione impugnata;

che, in ordine alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, il Collegio rimettente osserva che, se si dovesse applicare la...

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