Ordinanze Ordinaria nº 2317 da Council of State (Italy), 08 Maggio 2009
Date | 08 Maggio 2009 |
Issuer | Council of State (Italy) |
art. 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanze: 2317/2009
Registro Generale:3273/2009
composto dai Signori: | Pres. Costantino Salvatore |
Cons. Armando Pozzi | |
Cons. Antonino Anastasi Est. | |
Cons. Sandro Aureli | |
Cons. Vito Carella |
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2009 .
Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
COMM.ESAMI AVVOCATO-SESS.2007/2008 C/O CORTE APPELLO NAPOLI |
COMM.ESAMI AVVOCATO-SESS.2007/2008 C/O CORTE APPELLO ROMA |
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GEN. STATO |
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 |
contro |
SESSA ANNA |
non costituitosi; |
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR CAMPANIA - NAPOLI : Sezione VIII n. 238/2009 , resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ABILITAZIONE PROF.AVVOCATO AA.2007/2008 ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi e uditi , altresì, per le parti l'Avvocato dello Stato Varrone;
Richiamata la giurisprudenza della Sezione in ordine ai limiti di sindacabilitò del giudizio tecnico discrezionale formulato dalle Commissioni di esame;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3273/2009 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado. Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla...
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