Ordinanze Ordinaria nº 2313 da Council of State (Italy), 08 Maggio 2009
Data di Resoluzione | 08 Maggio 2009 |
Emittente | Council of State (Italy) |
art. 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanze:2313/2009
Registro Generale:3052/2009
composto dai Signori: | Pres. Costantino Salvatore |
Cons. Armando Pozzi | |
Cons. Antonino Anastasi Est. | |
Cons. Sandro Aureli | |
Cons. Vito Carella |
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2009 .
Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
DI SALVATORE COSIM |
rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. FRANCESCO ROMANELLI e RICCARDO LUDOGOROFF |
con domicilio eletto in Roma VIA COSSERIA N. 5 presso GUIDO FRANCESCO ROMANELLI |
contro |
COMUNE DI TORINO |
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DONATELLA SPINELLI e MASSIMO COLARIZI |
con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA, 12 presso MASSIMO COLARIZI |
e nei confronti di |
MARANGON MARIA |
non costituitasi; |
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR PIEMONTE - TORINO :SEZIONE I n. 101/2009 , resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI TORINO |
Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi e uditi, altresì, per le parti l'avvocato Romanelli e l'avvocato Colarizi;
Considerato che l'appello non presenta profili atti a contrastare le condivisibili considerazioni esposte nella ordinanza impugnata;
Rilevato che non appare possibile consentire irreversibili modificazioni nello stato dei luoghi nelle more del giudizio di merito;
P.Q.M.
Respinge l'appello (Ricorso numero: 3052/2009 ).
Condanna l'appellante al pagamento di Euro 1.500,00 per le spese della fase.
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