Ordinanze Ordinaria nº 2313 da Council of State (Italy), 08 Maggio 2009

Data di Resoluzione08 Maggio 2009
EmittenteCouncil of State (Italy)

art. 21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanze:2313/2009

Registro Generale:3052/2009

Sezione Quarta

composto dai Signori: Pres. Costantino Salvatore
Cons. Armando Pozzi
Cons. Antonino Anastasi Est.
Cons. Sandro Aureli
Cons. Vito Carella

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2009 .

Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

DI SALVATORE COSIM
rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. FRANCESCO ROMANELLI e RICCARDO LUDOGOROFF
con domicilio eletto in Roma VIA COSSERIA N. 5 presso GUIDO FRANCESCO ROMANELLI
contro
COMUNE DI TORINO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DONATELLA SPINELLI e MASSIMO COLARIZI
con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA, 12 presso MASSIMO COLARIZI
e nei confronti di
MARANGON MARIA
non costituitasi;

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR PIEMONTE - TORINO :SEZIONE I n. 101/2009 , resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI TORINO

Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi e uditi, altresì, per le parti l'avvocato Romanelli e l'avvocato Colarizi;

Considerato che l'appello non presenta profili atti a contrastare le condivisibili considerazioni esposte nella ordinanza impugnata;

Rilevato che non appare possibile consentire irreversibili modificazioni nello stato dei luoghi nelle more del giudizio di merito;

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 3052/2009 ).

Condanna l'appellante al pagamento di Euro 1.500,00 per le spese della fase.

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