Ordinanze Ordinaria nº 2303 da Council of State (Italy), 08 Maggio 2009
Data di Resoluzione | 08 Maggio 2009 |
Emittente | Council of State (Italy) |
art. 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanze: 2303/2009
Registro Generale:3037/2009
composto dai Signori: | Pres. Costantino Salvatore |
Cons. Armando Pozzi Est. | |
Cons. Antonino Anastasi | |
Cons. Sandro Aureli | |
Cons. Vito Carella |
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2009 .
Visto l'art.21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
LONIGRO LUIGI |
rappresentato e difeso da: Avv. SAVERIO PROFETA |
con domicilio eletto in Roma VIA COSSERIA N.2 presso ALFREDO PLACIDI |
contro |
MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO |
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GEN. STATO |
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 |
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO BARI |
non costituitosi; |
LA SELVA DOMENICO MARCELLO |
rappresentato e difeso da: Avv. ROBERTO IMPERATO |
con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS |
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione I n. 170/2009 , resa tra le parti, concernente REVOCA COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONTI CCIAABARI;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
LA SELVA DOMENICO MARCELLO |
MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO |
Udito il relatore Cons. Armando Pozzi e uditi, altresì, per le parti l'avv. Petretti, su delega dell'avv. Profeta, e l'Avvocato dello Stato Fiduccia;
Considerato che - in disparte la questione di merito circa i rapporti di complementarietà e compatibilità fra l'art. 53, comma 8, del d. lgs. n. 165/2001 e l'art. 508 del DPR n. 297/1994 - l'appello cautelare non appare assistito dal prescritto requisito del danno grave e irreparabile, tenuto conto che il provvedimento contestato attiene ad un incarico meramente aggiuntivo, non incide sulla generale facoltà di esercitare l'attività libero - professionale e il cui eventuale...
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