Ordinanze Ordinaria nº 2301 da Council of State (Italy), 08 Maggio 2009

Data di Resoluzione08 Maggio 2009
EmittenteCouncil of State (Italy)

art. 21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanze: 2301/2009

Registro Generale:2754/2009

Sezione Quarta

composto dai Signori: Pres. Costantino Salvatore
Cons. Armando Pozzi Est.
Cons. Antonino Anastasi
Cons. Sandro Aureli
Cons. Vito Carella

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2009 .

Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

COMUNE DI BRUGHERIO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIORGIO BRAMBILLA e PIETRO RUSSO
con domicilio eletto in Roma VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A presso ALESSIO PETRETTI
contro
ROCCUZZO SALVATORE e MILANA LUCIA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BRUNO SANTAMARIA e DIEGO VAIANO
con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE MARZIO N. 3 presso DIEGO VAIANO

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione II n. 1860/2008 , resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE LOTTIZZAZIONE ABUSIVA IN CORSO, DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO LUOGHI;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MILANA LUCIA ROCCUZZO SALVATORE

Udito il relatore Cons. Armando Pozzi e uditi , altresì, per le parti l'avv. Petretti, su delega dell'avv. Brambilla, e l'avv. Santamaria;

1 - Considerato che ad una prima sommaria delibazione - finalizzata esclusivamente alla pronuncia sull'istanza cautelare - l'appello dell'amministrazione comunale non appare, complessivamente, assistito da elementi di sicura fondatezza nel merito, tenuto conto, tra l'altro, che in base a quanto dedotto nel ricorso di primo grado lo stesso comune sarebbe stato da lungo tempo consapevole dell'avvenuto frazionamento, recinzione e realizzazione di manufatti adibiti a ricovero attrezzi agricoli, per i quali sarebbero stati emessi o richiesti atti di condono;

2 - Considerato che tale ultima circostanza - salva una più approfondita verifica in sede di merito - sembrerebbe confermata anche dalla parte finale del verbale di sopralluogo congiunto effettuato dal comune in data 16 aprile 2008;

3 - Considerato che, alla luce di tali elementi, non sembrano sussistere, allo stato, pericoli concreti ed eccessive preoccupazioni - peraltro in astratto ben...

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