N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 marzo 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale e conseguente annullamento degli artt. 7, 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 15 gennaio 2009, emanata dalla Regione Calabria, e pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 21 gennaio 2009 recante 'Ulteriori disposizioni in materia sanitaria', per contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13 marzo 2009.

  1. - Nel Bollettino ufficiale n. 1 del 21 gennaio 2009 della Regione Calabria e' stata pubblicata la legge regionale n. 1 del 2009.

    Con tale provvedimento legislativo, la Regione Calabria ha stabilito disposizioni in materia sanitaria.

  2. - In particolare, l'art. 7 dispone che 'ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 1-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni e dell'Accordo collettivo nazionale della medicina generale del 23 marzo 2005, la regione provvede all'inquadramento in ruolo dei medici a tempo indeterminato, attualmente incaricati nell'emergenza sanitaria, previo giudizio di idoneita' secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1992, n. 502, a condizione che gli stessi abbiano maturato almeno cinque anni di attivita' a regime di convenzione, di cui almeno tre nell'emergenza.'.

    Il successivo art. 8, al comma 1, dispone che 'i medici titolari di continuita' assistenziale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed utilizzati in attivita' diverse, da almeno tre anni presso le Aziende sanitarie della regione, possono chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrati nel relativo posto in organico, previo giudizio di idoneita' ove gia' non esperito'.

    Ai sensi dell'art. 9, invece, 'i medici della Medicina dei servizi risultati idonei ed inseriti negli elenchi di cui ai decreti dirigenziali n. 17301 del 17 novembre 2005 e 12611 del 6 ottobre 2006 del Dipartimento regionale tutela della salute sono inquadrati in ruolo, nei posti in atto occupati nelle aree previste dal decreto dirigenziale n. 416 del 17 luglio 2000 dello stesso Dipartimento'.

    Va subito rilevato che le disposizioni qui censurate investono due diversi ambiti materiali. Da un lato, esse costituiscono espressione della funzione di coordinamento della finanza pubblica;

    dall'altro, afferiscono alla tutela della salute, materie, entrambe, oggetto di potesta' legislativa concorrente di Stato e regioni, ai...

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