LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 1 - Ripubblicazione del testo della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1, recante «Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro».

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige n. 13 del 24 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge:

Art. 1.

Fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei,

Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra 1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n.

29 e' istituito a decorrere dal 1° gennaio 2010 il Comune di Ledro mediante la fusione dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro,

Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra, che hanno costituito l'Unione dei comuni della Valle di Ledro.

  1. La circoscrizione territoriale del Comune di Ledro e' costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra.

    Art. 2.

    Capoluogo e sede del Comune 1. La sede legale del Comune di Ledro e' situata nell'abitato di Pieve di Ledro, che costituisce il capoluogo del Comune. Lo statuto del Comune puo' prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

    Art. 3.

    Successione nella titolarita' dei beni e dei rapporti giuridici 1. Il Comune di Ledro subentra nella titolarita' di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dell'Unione dei comuni della Valle di Ledro e dei Comuni di origine.

  2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento e' delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

    Art. 4.

    Beni di uso civico 1. La titolarita' dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunita' di originaria appartenenza.

  3. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

    Art. 5.

    Municipi 1. Lo statuto del nuovo Comune puo' prevedere l'istituzione dei municipi, quali organismi privi di personalita' giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunita' locali. Il funzionamento di ciascun municipio e' affidato a un comitato di gestione composto da un prosindaco e da un minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco, assessore e consigliere...

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