N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2008

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6574 del 2006 proposto da D'Ajello di Sant'Irene Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Lambiase e Maurizio Forestieri, presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cuma n. 28;

Contro il Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Renzulli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valerio Barone in Napoli, alla piazza Sannazzaro n.

71; il responsabile pro tempore del Servizio LL. PP. ed urbanistica e dell'Ufficio espropri del Comune di San Giuseppe Vesuviano; non costituito in giudizio:

per l'annullamento del decreto n. prot. 2006 0020376, emanato il 10 luglio 2006 e notificato il giorno 17 successivo, con cui il responsabile del Servizio LL. PP. urbanistica ed Ufficio espropriazioni del Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e succ.

modificazioni ed integrazioni, disponeva l'acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile comunale di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico 'stadio comunale e vie di fuga', avente ad oggetto 1a porzione di terreno riportata in catasto alla p.lle 726/a e 229/a, n. partita 11324, fg. 4, per una superficie di mq.

1.400 di proprieta' del ricorrente;

per la condanna dell'intimato comune, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente del terreno, oggetto del suddetto decreto d'acquisizione coattiva, con ogni sua accessione e pertinenza, e, conseguentemente, al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per l'illegittima occupazione di esso terreno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a far data dall'emanazione dell'impugnato provvedimento e fino al soddisfo, alla stregua della quantificazione prospettata, comprensiva anche del deprezzamento subito dalla residua porzione di terreno non acquisita e per l'accertamento dell'intervenuto acquisto, per accessione, in capo al ricorrente del diritto di proprieta' di ogni opera esistente sulla porzione di terreno oggetto dell'impugnato provvedimento e, segnatamente, della tribuna dello stadio comunale e delle strade di accesso ivi costruite, in via gradata, in caso di mancato accoglimento della domanda restitutoria;

per l'annullamento dell'impugnato provvedimento ex art. 43 d.P.R. 8 giugno 2001, nella parte in cui quantifica il risarcimento del danno al ricorrente in euro 9.994,04 e per la condanna conseguente dell'intimato comune, in persona dl legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni, dovuto in conseguenza dell'emanazione di esso provvedimento espropriativo, quantificati in euro 771.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a far data dall'inizio dell'occupazione illegittima e fino al soddisfo, o nella diversa somma, maggiore o minore, quale risultera' all'esito dell'istruttoria, anche ex art. 1226 c.c.;

nonche', in ipotesi di richiesta a questo t.a.r. da parte del comune, ai sensi dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - per il caso di fondatezza del ricorso, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo - all'integrale risarcimento dei danni dovuto in conseguenza dell'emanazione di esso provvedimento acquisitivo, quantificati in euro 771.200,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dall'inizio dell'occupazione illegittima e fino al soddisfo o nella diversa somma, maggiore o minore, quale risultera' all'esito dell'istruttoria, anche ex art.

1226 c.c.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato comune;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - relatore alla Camera di consiglio del 9 ottobre 2008 il consigliere dott. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

F a t t o Espone in fatto l'odierno ricorrente di essere proprietario nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) di un fondo distinto in catasto alla partita 11324, fg. 4, p. Ile 229 e 726, per un totale di 1.400 mq e di aver ricevuto in data 26 ottobre 2001 dal responsabile del Servizio tecnico del predetto comune una comunicazione per la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, avvertendolo che si intendeva procedere alla redazione degli atti finalizzati all'adeguamento del campo sportivo situato in via Mattiuli, rendendolo edotto del fatto che ' le opere ed interventi a farsi possono interessare gli immobili limitrofi', tra cui era ricompreso il fondo di sua proprieta'.

Aggiunge che, risiedendo da 30 anni in Novara, in occasione di un sopralluogo del suo tecnico nel dicembre 2002, scopri' che il fondo in parola gia' era stato occupato, senza che, relativamente al medesimo, vi fosse stato alcun atto ablatorio o, attivazione di procedimento espropriativo, per la qual cosa deposito' ricorso per essere reintegrato nel possesso al Tribunale di Nola per la clandestina spoliazione subita.

Aggiunge, ancora, che, dopo alterne vicende in punto di giurisdizione, le quali, con l'entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, condussero allo spostamento del processo innanzi al giudice amministrativo, per, poi - a seguito della pronuncia della Consulta n. 204/2004 del 6 luglio 2004 - ritornare al Tribunale Civile di Nola, sez. II, quest'ultimo, in composizione collegiale, con ordinanza del 24 gennaio 2006, confermo' il provvedimento reso dal giudice monocratico ad esito della prima fase del giudizio possessorio e ritenne definitivamente la propria giurisdizione, radicandola per la natura usurpativa dell'occupazione e, accertando in parte motiva, oltre la natura usurpativa dell'occupazione, l'assenza di procedimento o atto ablatorio alcuno e la clandestinita' della spoliazione; nego', infine, che potesse dirsi intervenuto un acquisto della proprieta' in capo alla p.a., proprio per la natura usurpativa dell'intervenuta acquisizione.

Rappresenta che il giorno fissato per l'esecuzione in sede civile dell'ordinanza di reintegra nel possesso, l'ufficiale giudiziario specificamente incaricato diede atto a verbale dell'impedimento legale alla prosecuzione dell'attivita' esecutiva costituito dall'emanazione, due giorni prima, del decreto in epigrafe con cui il responsabile del Servizio LL. PP ed urbanistica ed Ufficio espropriazioni del Comune di San Giuseppe Vesuviano, atteso atto che 1.400 mq. corrispondenti alla porzione di terreno riportata in catasto alle p.lle 726/a, n. partita 11324, fg. 4, di proprieta' di D'Ajello di Sant'Irene Armando erano stati oggetto di occupazione, cui era conseguita la realizzazione di un'opera, oltre il muro di confine, costituita da tribuna per gli spettatori e le strade comunali per l'accesso e l'esodo dalla struttura dello stadio comunale, in data 10 luglio 2006, adotto' il decreto n. prot. 2006

0020376 in epigrafe, con il quale dispose - art. 1 - l'acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile comunale 'dell'area su cui sono presenti gli immobili sopra descritti e precisamente parte dello stadio comunale (.....)'; prevedendo, altresi' - art. 2 - in favore del proprietario 'oltre l'indennizzo, il risarcimento del danno nonche' il computo degli interessi moratori a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo'.

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano si e' costituito in giudizio, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda - sia pure proposta subordinatamente al mancato accoglimento della richiesta di restituzione - di risarcimento integrale del danno; nel merito sostenendo l'infondatezza del ricorso, sia per l'inapplicabilita' del regime transitorio previsto dall'art. 57 del d.P.R. n. 327 al provvedimento acquisitivo ex art.

43 che si porrebbe all'esterno del procedimento espropriativo non portato a compimento, sia per l'esaustiva motivazione della prevalenza dell'interesse pubblico, in presenza della trasformazione irreversibile dell'area, con la realizzazione sul lotto in questione dello stadio comunale nonche' delle vie di fuga ad esso collegate.

Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2008 la causa e' stata chiamata e trattenuta per la decisione.

D i r i t t o 1. - Con il ricorso in esame il ricorrente deduce la violazione degli artt. 43 e 57, comma l, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

lamentando l'inapplicabilita' al caso di specie del procedimento ex art. 43 ed invocando l'applicazione del regime transitorio ex art.

57, comma 1, con obbligo di restituzione dell'immobile e risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. per l'illegittima, ulteriore occupazione.

  1. - E' noto che, in caso di annullamento giurisdizionale degli atti inerenti alla procedura di espropriazione di pubblica utilita' e occupazione di urgenza), ed a fortiori allorquando essi siano divenuti inefficaci, ovvero - come nella specie - non siano stati mai emanati e la procedura neppure iniziata il proprietario puo' chiedere la restituzione del bene piuttosto che il risarcimento del danno per equivalente monetario, anche se l'area e' stata irreversibilmente trasformata a seguito della realizzazione dell'opera pubblica.

    L'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento alla pubblica amministrazione per evitare la restituzione dell'area e'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT