N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale e conseguente annullamento, della legge regionale n.

46 del 31 dicembre 2008, pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 25 del 2 gennaio 2009, recante: 'Disposizioni in materia sanitaria', con specifico riguardo all'art. 1, comma 2, di detta legge regionale, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, e 127 della Costituzione, e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 febbraio 2009.

Nel Bollettino ufficiale n. 25 del 2 gennaio 2009 della Regione Calabria e' stata pubblicata la legge regionale n. 46 del 31 dicembre 2008, con la quale la regione ha disposto, nell'art. 1, comma 2, che 'il personale sanitario incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970 n. 740 e' inquadrato con uguale numero di ore contrattualizzate, nei ruoli del Servizio sanitario regionale nella corrispondente categoria e profilo previsti per il personale delle Aziende sanitarie provinciali. Tale disposizione non si applica ai rapporti a tempo determinato instaurati ai sensi della stessa legge. Il personale incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 dovra' eliminare eventuali situazioni di incompatibilita' al momento dell'accettazione dell'inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale'.

Va subito rilevato che la disposizione qui censurata investe due diversi ambiti materiali. Da un lato, essa costituisce espressione della funzione di coordinamento della finanza pubblica; dall'altro, afferisce alla tutela della salute, materie entrambe oggetto di potesta' legislativa concorrente di Stato e regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Da cio' consegue che, vertendosi in materie di legislazione concorrente, lo Stato e' legittimato a porre principi fondamentali, come tali vincolanti per le regioni e per le province autonome, palesemente disattesi dalla legge regionale impugnata.

L'art. 1, comma 2, della legge Regione Calabria viola innanzitutto il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell'art. 3, comma 4, del d.P.C.m.

  1. aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), secondo il quale, nell'ambito del trasferimento del personale sanitario penitenziario al Servizio sanitario regionale, i rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge n. 740 del 1970 continuano ad essere disciplinati dalla stessa legge fino alla relativa scadenza. Secondo tale norma finanziaria statale, infatti, il personale sanitario penitenziario 'incaricato' ai sensi della menzionata legge n. 740 del 1970, a differenza del personale dipendente di ruolo dell'amministrazione penitenziaria, non e' inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario regionale, ma e' semplicemente trasferito alle Aziende sanitarie locali continuando ad essere disciplinato e retribuito secondo quanto previsto dalla citata legge statale. La disposizione regionale in esame pertanto, che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT