Sentenza nº 66 da Constitutional Court (Italy), 24 Aprile 2015

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione24 Aprile 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 66

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 22, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento con due ordinanze del 7 luglio 2014, iscritte ai nn. 174 e 175 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto in fatto

  1. – Con due ordinanze del 7 luglio 2014, la Commissione tributaria provinciale di Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 22, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nelle parti in cui non stabiliscono alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.

    Le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione in quanto determinerebbero un sistema di fiscalità di favore assolutamente irragionevole e privo di qualsiasi nesso con l’effettiva capacità contributiva, traducendosi nell’esonero dalla tassazione ordinaria dei ricavi derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.

  2. – La Commissione tributaria espone che la Società Agricola Solar Farm srl, destinataria di due avvisi di accertamento fondati su processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di finanza a seguito di attività di verifica presso l’azienda della ricorrente, esercitava l’attività di coltivazione di ortaggi in serre e l’attività di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, cedendo l’energia prodotta al Gestore servizi energetici verso corrispettivo, e aveva presentato la dichiarazione dei redditi, optando per il regime impositivo di cui all’art. 32 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi − Testo post riforma 2004), secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A seguito di verifica da parte della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate aveva emesso gli impugnati avvisi di accertamento, con i quali veniva disapplicato il regime di cui al citato art. 32. Nei ricorsi articolati dalla Società Agricola Solar Farm srl, veniva, tra l’altro, dedotta l’illegittimità degli atti impositivi per violazione di quest’ultima norma, dell’art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. La ricorrente, in particolare, deduceva che, in virtù del combinato disposto delle due disposizioni da ultimo richiamate, l’attività di produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico doveva considerarsi attività agricola connessa “senza alcuna eccezione e senza alcun limite”, idonea a generare esclusivamente reddito agrario assoggettato al regime di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986 (d’ora in avanti, «TUIR»).

    LAgenzia delle entrate contestava tale assunto, evidenziando che le richiamate disposizioni richiedono che lattività di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili debba essere effettivamente connessa a quella agricola e non debba essere così ingente da modificare radicalmente la natura dellattività esercitata, così da renderla non più agricola ma industriale. In particolare, nel caso specifico della Società Agricola Solar Farm srl, lAgenzia delle entrate sottolineava che i ricavi provenienti dallattività agricola erano stati pari a euro 1.162,50 per lanno 2011 e a euro 250,50 per lanno 2010, a fronte di corrispettivi per la cessione di energia elettrica ottenuta da impianto fotovoltaico pari a euro 3.286.574,00 per lanno 2011...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT